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Precursori di droga : modifica dell’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005

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L'Agenzia delle Dogane, ad integrazione della circolare n. 32/D del 3 agosto 2005 (relativa alla corretta applicazione della complessiva disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droga e dei prodotti chimici di base), informa, con la nuova Circolare N. 12/D del 30 aprile 2009, dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 9 aprile 2009, serie L 95, del Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell’8 aprile 2009 (riportato in allegato alla circolare), il quale ha modificato l’Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005. Tale ultimo Regolamento individua a sua volta i paesi terzi che richiedono misure specifiche di monitoraggio sull’esportazione dalla Comunità a destinazione del loro territorio, di precursori di droghe.


Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 23, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

L’allegato IV in particolare, elenca, per ciascuna sostanza classificabile appunto come "precursore", i paesi in relazione ai quali è richiesta una notificazione preventiva all’esportazione (per l'Italia l'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione preventiva è il Ministero della Salute).

La nuova circolare dell'Agenzia delle Dogane mette in evidenza come dall'Allegato in questione sono stati ora eliminati Romania e Panama, mentre sono stati inclusi il Canada, le Maldive, l’Oman e la Repubblica di Corea, per i quali l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione viene esteso alle seguenti sostanze:

  • Metiletilchetone;
  • Toluene;
  • Acetone;
  • Etere etilico.

Si ricorda che il Reg. (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 classifica i precursori di droghe in 3 categorie:

  1. Categoria 1: 1-fenil-2-propanone; Acido N-acetilantrenilico; Isosafrolo (cis + trans); 3,4-Metilenodiossifenil-2-propanone; Piperonale; Safrolo; Efedrina; Pseudoefedrina; Norefedrina; Ergometrina; Ergotamina; Acido lisergico;
  2. Categoria 2: Anidride acetica; Acido fenilacetico; Acido antranilico; Piperidina; Permanganato di potassio;
  3. Categoria 3: Acido cloridrico; Acido solforico; Toluene; Etere etilico; Acetone; Metiletilchetone.

Per quanto riguarda la Romania, il suddetto obbligo di notificazione preventiva all’esportazione viene formalmente soppresso con riferimento a tutte e 3 le categorie dei suddetti precursori di droga (la Circolare avverte che in effetti tale eliminazione è di fatto avvenuta già dal 1° gennaio 2007, data di ingresso della Romania nell’UE). Ne consegue che le operazioni con la Romania saranno soggette agli stessi obblighi in vigore per le operazioni intracomunitarie stabilite dal Regolamento (CE) n. 273/2004. Per Panama invece, la soppressione dell'obbligo di cui sopra riguarda solo la categoria n. 3.

Quanto disposto nella sopra citata circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 32/D/2005 deve ritenersi tuttora valido, salvo l’elenco di Paesi figurante nell'Allegato 5, il quale deve ritenersi sostituito dal nuovo elenco riportato nell’Allegato 5 riportato in coda al Regolamento (CE) n. 297/2009 ed accluso alla nuova circolare dell'Agenzia delle Dogane.

Il Regolamento (CE) n. 297/2009 è entrato in vigore il 29 aprile 2009 e l’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha già diramato, in proposito, le opportune istruzioni agli operatori di categoria interessati in data 23 aprile 2009.

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