As of December 12, 2003, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has introduced, through an interim rule, a “Prior Notice” obligation for each shipment of food for humans and other animals use, imported into the U.S. (except in some limited cases). This document consist of a form to be filed electronically to the FDA, that contanins data concerning, among the other things, the name and the address of the shipper, the manufacturer, the importer, the carrier and the person submitting the prior notice, with the identification of each item of which the shipment is made (FDA product code), the quantity, the manufacturing Country, etc.
(continues ...in Italian)
Il documento in questione, richiesto ai fini dello sdoganamento della suddetta merce, è divenuto ora definitivo a partire dal 6 maggio 2009. Per rendere note le nuove disposizioni sulla Prior Notice, la FDA ha pubblicato sul proprio sito web una guida su tale obbligo - il quale si ricorda, fa parte del pacchetto di misure previste dalla legge sulla sicurezza della salute pubblica e sul bioterrorismo del 2002, al fine di proteggere i cittadini americani dal pericolo di attacchi terroristici o da altre emergenze sanitarie relative alle forniture alimentari dirette negli USA-.
Le caratteristiche dell’obbligo di pre-notifica riflettono quelle a suo tempo previste dal provvedimento provvisorio adottato dalla FDA. La prior notice continua pertanto ad applicarsi alla stragrande maggioranza delle spedizioni commerciali di beni alimentari dirette negli USA, incluse quelle di frutta, verdure, pesce e frutti di mare, prodotti lattiero-caseari, uova, prodotti agricoli da impiegare nella preparazione di cibi o componenti alimentari, alimenti animali, ingredienti ed additivi alimentari e mangimi, integratori ed ingredienti dietetici, latte in polvere, bevande (incluse quelle alcoliche e l’acqua imbottigliata), animali vivi, prodotti da forno, cibi di pronto utilizzo, dolciumi e cibi in scatola.
Non è richiesta la pre-notifica invece, per il cibo trasportato al seguito dai viaggiatori in arrivo negli USA e destinati al loro uso personale, per i cibi importati e destinati ad essere successivamente riesportati, a condizione che non escano dal porto di arrivo fino al momento dell’esportazione e per la carme ed il pollame rientranti, al momento dell’importazione, nella competenza esclusiva del Ministero dell’Agricoltura Americano (USDA) ai sensi delle disposizioni del Federal Meat Inspection Act, del Poultry Products Inspection Act, oppure dell’Egg Products Inspection Act.
In base alla nuova regola, gli importatori potranno presentare la pre-notifica fino a 15 giorni di calendario prima della data prevista di arrivo della merce (nel caso in cui si avvalgano del sistema di trasmissione elettronica del FDA "PNSI" - "Prior Notice System Interface"), e non oltre 30 giorni di calendario prima della data prevista di arrivo, per le presentazioni effettuate tramite la Automated Broker Interface (cd. "ABI", sistema elettronico delle dogane americane, utilizzato soprattutto dai customs brokers, che consente l'interscambio di documenti ed informazioni con le autorità doganali). Il regolamento provvisorio fissava invece quuest'ultimo termine in 5 giorni di calendario.
Una volta presentata la Prior Notice, la FDA deve darne conferma non meno, rispettivamente, di 8 e 4 ore prima dell’arrivo delle merci, per gli arrivi via mare e via aerea. Termini più brevi sono previsti per gli altri tipi di arrivi.
Nel caso la pre-notifica non risponda ai requisiti fissati dalla FDA, la merce non sarà ammessa all’importazione e verrà trattenuta presso il porto di entrata, a meno che le autorità competenti non ritengano opportuno stoccarla in un altro luogo.
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KENY