Ai sensi dell’articolo 233 del Reg. (CE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario, "CDC"), l’obbligazione doganale si estingue, fra l’altro, quando, relativamente alle merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare i dazi, queste, una volta introdotte irregolarmente nel territorio doganale comunitario, prima di essere svincolate, vengono sequestrate e (contemporaneamente o successivamente) confiscate.
La Corte di Giustizia comunitaria chiarisce che per poter determinare l’effetto estintivo, il sequestro di merci introdotte irregolarmente deve intervenire prima che esse superino il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio. Di conseguenza, il sequestro e la confisca della merce successivi al passaggio del primo ufficio doganale all’interno del territorio doganale comunitario non hanno più l’effetto di estinguere l’obbligazione doganale.
Il caso di specie riguardava un traffico di contrabbando di sigarette dal Kossovo all’Austria. La polizia del Land dell’Alta Austria, grazie ad intercettazioni telefoniche, intercettava la spedizione nelle vicinanze della città di Wels (Austria) a bordo di un pullman che doveva raggiungere la città di Eferding, suo luogo di destinazione finale. Le sigarette venivano sequestrate dalle autorità doganali austriache, e successivamente confiscate e distrutte sotto controllo ufficiale.
Con decisione 13 novembre 2002, l’Ufficio doganale austriaco chiedeva a chi aveva organizzato l'operazione, il pagamento di dazi all’importazione dovuti sulle sigarette in questione, per un totale di 961,46 euro, il quale si opponeva, proponendo ricorso all’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Consiglio tributario indipendente, Sezione di Graz), che sospendeva il procedimento, sottoponendolo al vaglio interpretativo della Corte di Giustizia delle CE in via pregiudiziale. Quest'ultima, con Sentenza della Terza Sezione del 2 aprile 2009 ha stabilito che poichè nel caso di specie il sequestro di merci irregolarmente introdotte nel territorio comunitario è avvenuto dopo che queste hanno superato il primo ufficio doganale situato all’interno di tale contesto territoriale (e precisamente durante il trasporto, prima di raggiungere il primo luogo di destinazione), non si è generato alcun effetto estintivo dell’obbligazione doganale, che deve essere pertanto corrisposta dal ricorrente.
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