La Direttiva 2009/48/CE si sostituisce alla Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (recepita in Italia con Decreto 20/10/2004), la quale è conseguentemente abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011, fatta eccezione per l’articolo 2, paragrafo 1 e l’allegato II, parte 3, che sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.
La Direttiva 88/378/CEE, adottata al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello comunitario ed eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri, si basava sui principi del “nuovo approccio” stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, la quale ha inteso rimodellare l'armonizzazione tecnica in Europa su una nuova base, limitandosi ad armonizzare unicamente i requisiti fondamentali dei prodotti e applicando il « rinvio alle norme » e il principio di riconoscimento reciproco per abolire gli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci. Essa determina i criteri di sicurezza o le "esigenze essenziali" ai quali i giocattoli devono rispondere al momento della loro fabbricazione e prima dell'immissione sul mercato. In tale ottica, la Direttiva 88/378/CEE si limitava unicamente a stabilire i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli (compresi i requisiti specifici di sicurezza in materia di proprietà fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche, igiene e radioattività), mentre l’adozione dei dettagli tecnici era delegata a due organismi tecnici: il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ed il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec).
Lo stesso tipo di approccio è stato utilizzato dal legislatore comunitario nella definizione della nuova Direttiva 2009/48/CE, la quale si colloca nello spirito della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti), cercando di rispondere a nuove problematiche venutesi a determinare in merito alla sicurezza dei giocattoli, dovute in particolare allo sviluppo tecnologico nel settore (es. utilizzazione di limiti di voltaggio maggiore nella costruzione di giocattoli alimentati ad energia elettrica, senza con ciò compromettere la sicurezza degli stessi).
Inoltre, allo scopo di garantire la coerenza con altre normative settoriali, si è ritenuto opportuno uniformare alcune disposizioni della precedente Direttiva, allineando alla suddetta Decisione 768/2008/CE alcune definizioni, nonché gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per la marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi.
Occorre ricordare che i giocattoli sono disciplinati anche da altri atti normativi comunitari, ed in particolare dalla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (che si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore) ed il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che dette le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilendo disposizioni orizzontali sull’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sul marchio CE e sul quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato, nonché sui controlli dei prodotti immessi sul mercato comunitario, che si applicano anche al settore dei giocattoli). I giocattoli o le loro componenti e gli imballaggi tali da poter ragionevolmente entrare in contatto con prodotti alimentari devono inoltre rispettare il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Fra i prodotti coperti dalla nuova Direttiva vengono fatti ora rientrare, in particolare, anche prodotti quali i videogiochi e le periferiche. Permane il principio secondo cui i giocattoli immessi sul mercato comunitario devono essere conformi alla pertinente normativa comunitaria e che gli operatori economici sono responsabili della conformità degli stessi in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori e dell’ambiente, e da garantire un’equa concorrenza sul mercato comunitario.
Posto che tutti gli operatori economici, all’atto di immettere o di mettere a disposizione giocattoli sul mercato, sono tenuti ad agire in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili, si ribadisce il principio che tutti coloro che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare misure appropriate per garantire che in condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili, i giocattoli che essi immettono sul mercato non abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e la salute dei bambini e che siano messi a disposizione sul mercato solo quelli che soddisfano la pertinente normativa comunitaria.
La nuova Direttiva stabilisce infine una ripartizione più chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione, distinguendo la posizione del fabbricante da quella degli altri operatori successivi nell’ambito della catena di fornitura, in particolare, quella dell’importatore e del distributore, ponendo a carico del primo la responsabilità che i giocattoli importati nell’UE siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili, e del secondo (il fabbricante) la responsabilità esclusiva della valutazione della conformità relativa agli stessi (infatti solo tale soggetto possiede le conoscenze dettagliate inerenti al relativo processo di progettazione e produzione). Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili va considerato il fabbricante ed assume i relativi obblighi.
Gli importatori devono inoltre assicurarsi che siano state effettuate procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza. Inoltre, all’atto dell’immissione di un giocattolo sul mercato, essi devono indicare sullo stesso il proprio nome e l’indirizzo a cui possono essere contattati (eccezioni sono previste qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano tale indicazione, oppure nel caso in cui non è possibile aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto).
Quanto ai distributori, laddove essi rendano disponibili sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, questi devono agire con la dovuta attenzione per garantire che la manipolazione dello stesso da parte sua non incida negativamente sulla sua conformità.
Nuove regole vengono poi introdotte con riferimento alla rintracciabilità di un giocattolo in tutta la catena di fornitura, in modo da facilitare il compito delle autorità di vigilanza del mercato nella individuazione degli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato giocattoli non conformi, e semplificare la vigilanza del mercato, migliorandone l’efficienza.
Vengono in ultimo aggiornati i valori limite specifici di cui alla Direttiva 88/378/CEE per alcune sostanze potenzialmente tossiche e previsto un obbligo esplicito a carico dei fabbricanti, di effettuazione di un’analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare, con una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli. Qualora il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi, egli deve sottoporre il giocattolo all’esame CE di specie. Infine la suddetta valutazione della sicurezza va conservata dal fabbricante all’interno della documentazione tecnica onde consentire alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere efficientemente i propri compiti.
Ai fini della sua concreta applicabilità, occorrerà ora attendere la transposizione della nuova Direttiva all'interno dei singoli ordinamenti degli Stati membri.
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KENY