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Nuovo regime comune applicabile alle esportazioni

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A distanza di circa 9 mesi dall'adozione del nuovo regime comune relativo alle importazioni (vedasi il nostro articolo), con il Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio del 19 ottobre 2009 è stata adottata la nuova disciplina (in versione codificata) del regime comune applicabile alle esportazioni, che si sostituisce a quella dettata dal Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969. Tale Regolamento, oramai datato, aveva infatti subito nel corso del tempo una serie di modifiche, alcune delle quali di carattere sostanziale, che ne hanno reso opportuna, per ragioni di maggiore razionalità e chiarezza, la relativa rielaborazione.

Scopo della normativa in questione è quello di conformare la politica commerciale comune, in specie quella riguardante il regime dell’esportazione, a principi uniformi. In tal modo si mira a definire un regime comune applicabile alle esportazioni comunitarie di tutti i prodotti che escono dal territorio comunitario, compresi quelli agricoli. La nuova disciplina infatti, integrerà quella dettata dalle regolamentazioni specifiche di settore, relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché quelle adottate a sensi dell'articolo 308 del Trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Il nuovo Regolamento ribadisce (art. 1) che in tutti gli Stati membri le esportazioni sono in linea di principio liberalizzate, per cui non sono soggette ad alcuna forma di restrizione quantitativa, se non nei casi e secondo le modalità definite dal Regolamento in oggetto ed eccezion fatta per le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al Trattato (es. autorizzazioni di esportazione, misure di salvaguardia).

E proprio a proposito delle misure di salvaguardia, il nuovo Regolamento continua a prevedere (come faceva l’art. 2 del Reg. (CEE) n. 2603/69), che quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie tali strumenti di tutela, ne dà comunicazione alla Commissione, la quale a sua volta provvede ad informare gli altri Stati membri. A seguito della richiesta dello Stato membro, la Commissione deve adottare una decisione entro un termine massimo di 5 gg. lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Qualora la Commissione non dia seguito a tale domanda, essa comunica senza indugio la relativa decisione al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.

In perfetta analogia con il recentemente approvato Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 (recante regime comune applicabile alle importazioni), le misure di salvaguardia possono essere limitate a talune destinazioni ed anche con riferimento alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse inoltre non interessano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.

Qualora vengano instaurate restrizioni quantitative all'esportazione, andranno tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:

  1. il volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia, che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne;
  2. il fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa.
    Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969 è abrogato.

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