| New coordinates for the request of surveillance documents and import licences |
|
|
| Friday, 15 January 2010 10:43 |
|
(continues... in Italian) Per quanto riguarda i documenti di vigilanza, si ricorda che la Commissione europea, qualora riscontri (a seguito di un'apposita indagine) che l’andamento delle importazioni di determinati prodotti originari di paesi terzi rischiano di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari, e ove gli interessi della Comunità lo esigano, può assoggettarli a particolari misure restrittive del commercio, fra cui quella della vigilanza comunitaria preventiva. In tal caso la Commissione adotta dei Regolamenti ad hoc con i quali subordina l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un apposito documento, detto ”di vigilanza”, che va rilasciato su richiesta dell’importatore dalle autorità appositamente designate di ciascuno Stato membro (indipendentemente dal luogo in cui egli è stabiliito, all'interno della Comunità). Per l’Italia tale autorità è il Ministero per lo Sviluppo Economico (Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione). Il documento di vigilanza, redatto su un modello conforme a quello riportato nell’Allegato I del Reg. (CE) n. 260/2009 e valido in tutta la Comunità, deve essere emesso dalle autorità competenti degli Stati membri entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta (per ulteriori dettagli vedasi il nostro articolo). |
Avv. Danilo Desiderio, Piazza Garibaldi 12/B, 83100 Avellino, Italia - P.IVA IT02340230644.
powered by Miro' S.r.l.



