A few months after the adoption of a Regulation indicating the proper classification of certain types of sandals (in particular, sandals witha plastic outsole, see our article), the EU Commission, with the Regulation (EU) N° 33/2010 of 12 January 2010 come back on this issue, introducing a new amendment to the Annex I to the EEC Regulation n. 2658/87 (on the tariff and statistical nomenclature and the Common Customs Tariff), to clarify the scope of the Additional note 1 to Chapter 64 of the Combined Nomenclature (CN).
La modifica in questione prende spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE Skatteministeriet c. Ecco Sko A/S (causa C-165/07), nella quale veniva precisato che i sandali con suola in gomma, la cui parte superiore è costituita da due inserti in cuoio fissati alla suola intermedia con colla e collegati tra loro con due linguette di chiusura di cuoio ricoperte di nastri velcro, in cui il cuoio ricopre circa il 71% della superficie esterna della tomaia e la materia tessile elastica sottostante al cuoio resta qua e là visibile, vanno classificati come segue:
Pertanto, ai fini della verifica della corretta classificazione dei sandali in questione, occorrerà effettuare un “test di marcia”, ossia verificare che i materiali costituenti la tomaia assicurino una tenuta del piede idonea a permettere all'utilizzatore della calzatura di camminarvi. Poiché tuttavia la sentenza non specifica se il test debba essere eseguito con o senza linguette di chiusura, onde evitare interpretazioni divergenti della pronuncia della Corte, il nuovo Regolamento precisa che durante l’esecuzione del test occorre mantenere i sistemi di chiusura originali (es. lacci).
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KENY