Thursday, March 28, 2024
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RAPEX: guidelines adopted by the EU Commission

WIth Decision 2010/15/EU of 16 December 2009, the EU Commission adopted the guidelines for the management of the Community Rapid Information System ‘RAPEX’, as well as of the notification procedure regulated by Article 11 of the Directive 2001/95/EC on the General Product Safety.

The RAPEX is a rapid alert system, established by article 12 of Directive 2001/95/EC, allowing Member States (via a contact point that in Italy is the Ministry for Economic Development, General Directorate for the Protection of consumers) and the Commission, to exchange information on consumer products (except for food, pharmaceutical and medical devices) posing a serious risk to the health and safety of consumers, as well as on the measures and actions adopted to neutralize such risks.

(continues... in Italian)

Lo scopo del RAPEX è dunque quello di prevenire e di limitare l’afflusso sul mercato comunitario dei prodotti potenzialmente dannosi per i consumatori i quali, insieme alle informazioni ed i rischi ad essi associati, sono raccolti e catalogati su un apposito sito web liberamente consultabile, mentre le misure preventive e restrittive adottate dagli Stati membri per limitare l'immissione sul loro mercato di tali prodotti o per disporne il ritiro o il richiamo, sono comunicate rapidamente insieme alla loro motivazione alla Commissione tramite una procedura di notifica regolata dall’articolo 11 della Direttiva 2001/95/CE. La Commissione, analizzati tali provvedimenti insieme alle motivazioni, li notifica agli altri Stati membri affinchè questi assicurino un livello uniforme di tutela della salute dei consumatori su tutto il territorio comunitario.

Una volta inserita una notizia di allerta nel sistema RAPEX, in Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico invia alle autorità competenti una serie di notifiche per quanto di loro competenza. Ad esempio, qualora venga inserita un’allerta che riguarda un prodotto con rischi microbiologici o legati alla presenza di sostanze chimiche pericolose per la salute del consumatore, provvede ad informare immediatamente il Ministero della Salute, che dà avvio alla cd. “fase discendente”, ossia all’attivazione di una serie di organismi con funzioni di “enforcement” presenti sul territorio (es. nuclei antisofisticazione dei carabinieri, guardia di finanza, uffici delle dogane, Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, ecc.), per le ricerche dei prodotti in oggetto, il loro sequestro e l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori (si consideri ad esempio quanto avvenuto di recente con il dimetilfumarato).

Le linee guida del RAPEX in particolare, definiscono i criteri per l’identificazione dei rischi gravi, nonché quelli con cui vanno effettuate le suddette notifiche (insieme al relativo facsimile), i dati da fornire, i modelli da utilizzare ed indicano i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare quando ricevono una notifica, fissando le relative scadenze.

Le linee guida sono soggette a periodico aggiornamento.

 

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