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Controlli radiometrici estesi alle importazioni di prodotti semilavorati metallici

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A partire da oggi (7 aprile 2010) entra in vigore il d.lgs. 23/2009, emesso in attuazione della Direttiva del Consiglio 2006/117/Euratom (relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), che modifica il d.lgs. 230/1995 introducendo un obbligo di sorveglianza radiometrica su tutti i prodotti semilavorati metallici importati dai paesi extra UE a carico dei soggetti che li importano a scopo industriale o commerciale e di coloro che, sempre a scopo industriale o commerciale, effettuano raccolta, deposito od esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta (art. 157).

L'obbligo di sorveglianza radiometrica (il quale mira in particolare a rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse dai materiali in oggetto), risulta pertanto esteso rispetto a quanto disposto dal testo previgente del decreto legislativo 230/1995, che lo limitava ai soli “rottami” metallici (sia ferrosi che non ferrosi). L'obbligo di sorveglianza invece non si applica anche a carico dei soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto dei prodotti in oggetto. 

Con la nota Prot.46672/RU del 6 aprile 2010, così come rettificata dalla Nota 10211/RI dell'8 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane richiama la Circolare del Ministero delle Finanze n. 13 del 22.01.1996 (riportata in allegato alla prima nota), con la quale erano state fornite una serie di istruzioni agli Uffici doganali relative, tra l'altro, alle formalità dichiarative delle merci soggette a sorveglianza radiometrica. La circolare in oggetto, le cui disposizioni devono ritenersi dunque ancora valide, stabilisce in particolare che gli importatori dei prodotti sopra citati (tra cui vanno inclusi ora anche i prodotti semilavorati metallici) devono allegare alla dichiarazione di importazione di tali merci un documento dal quale si evinca l’avvenuta effettuazione del controllo radiometrico ed il suo esito. Tale documento può essere rilasciato da esperti qualificati iscritti in apposito albo nazionale, fra i quali figurano anche una serie di organismi pubblici abilitati, quali:

  • gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
  • l’Istituto Superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro;
  • i Vigili del fuoco;
  • le Strutture regionali competenti per il controllo della radioattività;
  • gli Istituti e dipartimenti di Fisica e delle Università.

Si ricorda inoltre che sempre ai sensi dell'art. 157, qualora a seguito dei controlli emerga la presenza di sorgenti o di livelli anomali di radioattività, scattano una serie di obblighi ulteriori a carico dei soggetti obbligati alla sorveglianza radiometrica, quali quello di adozione di misure volte ad evitare il rischio di esposizione delle persone, e quello di comunicazione immediata al Prefetto e alle ASL competenti per territorio, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla Regione ed all'ARPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto inoltre il vettore che - nel corso del trasporto - venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

Si attendono ora precisazioni riguardo sia la tipologia di merci rientranti nella definizione di “prodotti semilavorati metallici”, che sui soggetti chiamati a intervenire nel caso in cui l’ufficio doganale ritiene necessario verificare la correttezza di quanto riportato nei documenti attestanti l’avvenuto controllo radiometrico, oppure in caso di assoluta mancanza di tale documentazione. 

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