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Nuova disciplina dei servizi di rappresentanza doganale in Spagna

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E’ la Spagna il primo Paese comunitario a ridisciplinare al suo interno, mediante il Real Decreto 335/2010 del 19 marzo 2010, la fornitura dei servizi di rappresentanza doganale, anticipando quanto stabilito dal Codice Doganale Modernizzato (Reg. (CE) N. 450/2008). Lo scopo è quello di creare un piano di gioco omogeneo all’interno del paese per coloro che svolgono attività di intermediazione fra dogana ed impresa, chiarendo quale genere di soggetti rientrano nella definizione di "rappresentante doganale" (figura istituita proprio dal nuovo Codice Doganale) ed uniformando le condizioni alle quali le varie categorie di rappresentanti doganali (professionisti e non professionisti) possono prestare i loro servizi in Spagna. 

La legge spagnola, che entra in vigore oggi, prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica potrà effettuare dichiarazioni in dogana, oltre che direttamente, attraverso l'opera di un rappresentante doganale appositamente designato. In tal caso, potranno essere nominati tali (e di conseguenza potranno agire con sia con la rappresentanza diretta che indiretta) le seguenti categorie di soggetti:

  1. coloro che svolgono attività di consulente o di dipendente di un’impresa (in quest'ultimo caso, il dipendente non potrà rappresentare anche altri operatori diversi da quello che gli ha conferito la procura a rappresentarlo in dogana). La durata dello status di rappresentante doganale da parte di tali soggetti, in tal caso, non può andare oltre la durata dell’incarico di rappresentanza.
  2. coloro che soddisfano cumulativamente due requisiti espressamente dettati dal Real Decreto 335/2010, e precisamente:

a) sono residenti in Spagna o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione;

b) hanno superato delle apposite prove attitudinali organizzate almeno una volta all'anno dall’amministrazione doganale, su questioni relative alla normativa tributaria e doganale, al commercio estero, alle accise, al contrabbando, ed al regime economico e fiscale delle Canarie.

Dal requisito di cui alla lettera b) sono tuttavia esonerati coloro che, all’entrata in vigore della legge:

  • possiedono la qualifica di spedizioniere doganale;
  • sono in possesso di un’abilitazione dell’amministrazione doganale spagnola a presentare dichiarazioni in dogana;
  • coloro che nei 3 anni precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in oggetto hanno regolarmente firmato dichiarazioni in qualità di mandatari e mantenuto un rapporto di lavoro con persone fisiche o giuridiche autorizzate dalle dogane alla presentazione di dichiarazioni doganali;
  • i rappresentanti doganali legalmente stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione, purchè in possesso dei requisiti di cui all’art. 14, lettere da a) a d), del Codice Doganale Aggiornato (coincidenti con quelli necessari per l’ottenimento dello stato di AEO-C/semplificazioni doganali).

La norma spagnola istituisce inoltre un registro nazionale dei rappresentanti doganali, tenuto dall’Amministrazione delle Dogane, il quale ha lo scopo di effettuare un censimento di tutti coloro che sono abilitati nel Paese ad agire in dogana in rappresentanza altrui.

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