E’ la Spagna il primo Paese comunitario a ridisciplinare al suo interno, mediante il Real Decreto 335/2010 del 19 marzo 2010, la fornitura dei servizi di rappresentanza doganale, anticipando quanto stabilito dal Codice Doganale Modernizzato (Reg. (CE) N. 450/2008). Lo scopo è quello di creare un piano di gioco omogeneo all’interno del paese per coloro che svolgono attività di intermediazione fra dogana ed impresa, chiarendo quale genere di soggetti rientrano nella definizione di "rappresentante doganale" (figura istituita proprio dal nuovo Codice Doganale) ed uniformando le condizioni alle quali le varie categorie di rappresentanti doganali (professionisti e non professionisti) possono prestare i loro servizi in Spagna.
La legge spagnola, che entra in vigore oggi, prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica potrà effettuare dichiarazioni in dogana, oltre che direttamente, attraverso l'opera di un rappresentante doganale appositamente designato. In tal caso, potranno essere nominati tali (e di conseguenza potranno agire con sia con la rappresentanza diretta che indiretta) le seguenti categorie di soggetti:
a) sono residenti in Spagna o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione;
b) hanno superato delle apposite prove attitudinali organizzate almeno una volta all'anno dall’amministrazione doganale, su questioni relative alla normativa tributaria e doganale, al commercio estero, alle accise, al contrabbando, ed al regime economico e fiscale delle Canarie.
Dal requisito di cui alla lettera b) sono tuttavia esonerati coloro che, all’entrata in vigore della legge:
La norma spagnola istituisce inoltre un registro nazionale dei rappresentanti doganali, tenuto dall’Amministrazione delle Dogane, il quale ha lo scopo di effettuare un censimento di tutti coloro che sono abilitati nel Paese ad agire in dogana in rappresentanza altrui.
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