Giovedì, Marzo 28, 2024
Italian (Italy)English (United Kingdom)

Desiderio Consultants Ltd. è una think tank ed una rete di consulenti internazionali per lo sviluppo indipendenti costituita per promuovere ed influenzare politiche doganali e commerciali nei Paesi Africani, al fine di raggiungere riforme di facilitazione del commercio che favoriscano la crescita degli scambi commerciali a livello internazionale e regionale
Creativity, Commitment to Excellence, Results

Dalla Corte dei Conti UE un’analisi sull’utilizzo delle procedure semplificate nell’UE

There are no translations available.

Le procedure semplificate sono regolate dall’art. 76 del Reg. CEE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) e dagli artt. da 253 a 367 del Reg. CE n. 2454/1993. Esse consentono agli operatori, su previa autorizzazione dell’autorità doganale, di beneficiare di un processo di sdoganamento accelerato, eseguendo le formalità dichiarative in dogana attraverso modalità particolari che di fatto alleggeriscono i loro oneri. Le procedure doganali semplificate sono le seguenti:

  1. la dichiarazione incompleta, ha come vantaggio quello di evitare la compilazione di tutte le caselle del formulario DAU di dichiarazione in dogana, omettendo di allegare i documenti giustificativi. Di norma entro un mese dalla data di accettazione della dichiarazione incompleta deve essere presentata in dogana l'integrazione dei dati mancanti;
  2. la dichiarazione semplificata, che consente di presentare la dichiarazione doganale su di un documento commerciale o amministrativo;
  3. la procedura di domiciliazione, permette di effettuare operazioni doganali direttamente dal magazzino del beneficiario, senza l’obbligo di presentare le merci in dogana all'atto della spedizione o dell'arrivo delle stesse. Il controllo sulle merci viene infatti sostituito dalla verifica documentale, salvo interventi di verifica fisica effettuati occasionalmente dall'autorità doganale. 

Presupposto di tutte e tre le procedure, è l’attribuzione di un particolare livello di affidabilità agli operatori ai quali vengono concesse, che soprattutto nel caso della procedura domiciliata si traduce in una minore incidenza dei controlli sulle merci, posposti alla fase temporale successiva al loro svincolo. Ciò è particolarmente evidente a partire dal 2008, con l’implementazione del concetto di Operatore Economico Autorizzato (AEO), status di affidabilità doganale il quale consente un accesso privilegiato alle procedure semplificate (vedasi in poposito le modifiche introdotte dal Reg. CE n. 1192/2008 e nel Reg. n. CE 450/2008).

Dalla relazione speciale n. 1/2010 della Corte dei Conti UE e dal connesso comunicato stampa ECA/10/11 del 7 giugno 2010, emerge un ampio utilizzo delle procedure in questione in ambito UE. Nel 2008, più di 2/3 di tutte le dichiarazioni di importazione sono state infatti presentate utilizzando tali modalità alternative alla procedura di dichiarazione ordinaria.

Dalla relazione della Corte risultano tuttavia anche una serie di profili critici legati all’impiego di tali procedure. Innanzitutto, nel’UE mancherebbe un approccio standardizzato ai controlli aposteriori sulla loro corretta utilizzazione. Gli Stati membri sembrano infatti basarsi troppo sui loro approcci nazionali, a loro volta poco efficaci, per quanto riguarda il controllo delle stesse. Nella maggior parte degli Stati membri sottoposti ad audit sono state infatti rilevate delle carenze per quanto riguarda l’efficacia di tali verifiche, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

  • istruttorie inadeguate o scarsamente documentate ai fini della concessione dell’autorizzazione ad avvalersi delle procedure semplificate,
  • scarsa applicazione delle tecniche di elaborazione elettroniche dei dati per l’esecuzione dei controlli sull’utilizzo delle procedure stesse,
  • eccessiva utilizzazione di alcune pratiche di semplificazione, come ad esempio quella della dispensa, nell’ambito della procedura domiciliata, dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci di cui all’art. 266, par. 2 lett. b) delle DAC. Tale meccanismo impedisce infatti di eseguire analisi dei rischi prima che le merci giungano sul mercato UE e va quindi utilizzato con moderazione.
  • controlli aposteriori dei documenti commerciali dell’operatore e della contabilità di scarsa qualità, poco frequenti ed poco incentrati sulla specifica transazione.

Inoltre, sebbene la Commissione abbia sviluppato un sistema di gestione automatizzata dei rischi a livello UE che consente lo scambio di formulari elettronici di informazione sui rischi (RIF), quest’ultimo ancora non include profili dei rischi relativi alla mancata riscossione delle risorse tradizionali proprie od alla possibile violazione di misure di politica commerciale comune. L’obbligo di adottare analisi dei rischi automatizzate nel quadro delle procedure semplificate si applicherà inoltre solo a partire dal 1 gennaio 2011.

Le raccomandazioni della Corte dei Conti sono che, per migliorare i controlli sulle procedure semplificate e contribuire allo sviluppo di una efficace politica di facilitazione commerciale all’interno dell’UE, la Commissione deve sviluppare standard comuni per le verifiche aposteriori che le dogane devono attuare, utilizzando metodologie efficaci, basate sull’analisi dell’intera struttura aziendale (e non delle singole transazioni) e su un’analisi dei rischi comune.

Gli Stati membri, da parte loro, dovranno rivedere in maniera critica le pratiche di semplificazione concesse ai propri operatori, informatizzando completamente tali procedure e sensibilizzando gli operatori riguardo agli obblighi ed alle responsabilità connesse al loro utilizzo, promuovendo al contempo l’impiego di strumenti di misurazione della conformità (“compliance”) degli operatori a quanto prescritto dalla normativa doganale inerentemente all’utilizzo delle procedure in oggetto.

View Danilo Desiderio's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2011

Desiderio Consultants Ltd., 46, Rhapta Road, Westlands, Nairobi (KENYA)