Semplificare ed automatizzare il flusso amministrativo del processo di esportazione consente di aumentare l’efficacia dei controlli, velocizzando allo stesso tempo lo scorrimento delle merci. In questo ambito si colloca la Dichiarazione Sommaria di Uscita (EXS), introdotta dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (insieme alla Dichiarazione Sommaria di Entrata) e regolata dall'art. 842 bis del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (DAC, ovvero “Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario").
Tale dichiarazione va presentata presso la dogana di uscita dal territorio doganale dell’UE per le merci che non formano oggetto di dichiarazione doganale (es. energia elettrica; merci esportate mediante conduttura; lettere, cartoline e stampe, anche su supporto elettronico; merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale; e gli altri casi elencati dagli articoli 842 bis, secondo capoverso e 592 bis, lettere da a) a j) delle DAC).
La EXS va presentata dall’operatore prima dell’arrivo della merce presso l’ufficio di uscita. Per trasmetterla si utilizzano procedure elettroniche basate sullo scambio di messaggi XML attraverso rete Web. Tali messaggi sono costituiti essenzialmente da una serie di informazioni relative alla merce, all’itinerario che essa seguirà all’uscita del territorio doganale comunitario ed alle generalità del dichiarante, dello speditore e del destinatario.
In occasione dell’entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2011, dell’EXS (vedasi il nostro articolo), l’Agencia Tributaria spagnola, dopo la dichiarazione sommaria di entrata, fornisce le indicazioni di dettaglio riguardo le modalità con cui avverrà la trasmissione della dichiarazione sommaria di uscita da parte degli operatori.
Una volta inviato il relativo messaggio, l’amministrazione doganale ricevente dà avvio ad un processo di validazione, che ha per oggetto il duplice controllo sia della struttura del messaggio XML, che della coerenza delle informazioni in esso contenute. Se il messaggio supera la procedura di validazione, viene avviata un’analisi dei rischi e di sicurezza sulla merce oggetto di dichiarazione sommaria, secondo le regole stabilite dai gruppi di lavoro sulle analisi dei rischi. Se il messaggio non supera la validazione, il sistema restituisce all’operatore un messaggio di errore il quale descrive il tipo di errore, invitandolo a ritrasmettere il messaggio corretto.
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