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Accordo ACTA sempre più vicino

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Le negoziazioni multilaterali per pervenire all’adozione dell’accordo commerciale anticontraffazione (Anti-Counterfeiting Trade Agreement  o “ACTA”), oramai in corso da 3 anni, sembrano essere finalmente arrivate ad un punto di svolta. 

Il testo dell’Accordo, disponibile in una versione quasi-definitiva datata 2 ottobre, aveva incontrato notevoli difficoltà per via delle differenze di vedute tra Stati Uniti ed Unione europea in materia di ampliamento della tutela della proprietà intellettuale. I primi volevano infatti che l’accordo ACTA vertesse essenzialmente sui settori del diritto d’autore e dei marchi di fabbrica, con una estensione dell’accordo unicamente alle questioni legate alla tutela del diritto d’autore su internet (trasferendo in esso buona parte dei contenuti del “Digital Millennium Copyright Act 1998, ossia la legge americana sul copyright che vieta qualsiasi azione volta a violare od aggirare quelle tecnologie, strumenti o servizi utilizzati dagli autori per proteggere il prodotto delle loro opere intellettuali). L'Unione Europea voleva invece allargare il raggio d’azione di Acta ad altre forme di proprietà intellettuale, in particolare alla tutela delle indicazioni geografiche.

L’Accordo ACTA non accoglie nessuna delle due richieste, lasciando tali problematiche al di fuori del relativo testo.

Raggiunto tuttavia il consenso sui principali punti oggetto di regolamentazione, rimangono tuttora da risolvere alcune questioni di minor rilievo. L’Accordo ACTA mira a porsi come il primo tentativo di costituire, a livello internazionale, un quadro normativo volto a supportare i vari paesi del mondo a combattere efficacemente la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la contraffazione e la pirateria, i quali minano il commercio legittimo e lo sviluppo sostenibile dell’economia mondiale. L’accordo include alcune disposizioni relative alle misure di protezione delle frontiere (Section 3: Border Measures), le quali fanno sostanzialmente salvo il diritto per le autorità doganali di bloccare lo svincolo di merci, anche su segnalazione dei titolari dei diritti, ogni volta che sospettino che le merci in questione violano un diritto di proprietà intellettuale. Le relative procedure dovranno essere tuttavia documentate.

Il preambolo dell’accordo precisa tuttavia che le misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale non devono essere utilizzate dagli Stati in maniera strumentale per porre barriere ai commerci legittimi. Il nuovo accordo ACTA non ostacolerà inoltre il commercio dei medicinali generici, purchè avvenga su basi legittime, e non obbligherà le autorità doganali ad eseguire ispezioni sul bagaglio dei viaggiatori o sui loro dispositivi elettronici (es. computer portatili, palmari, ecc.), per ricercare materiali che violino le leggi sul copyright (una prassi del genere, avallata dalla giurisprudenza, è vigente ad esempio negli Stati Uniti, anche se è finalizzata più che altro a prevenire fenomeni di pedopornografia).

L’Accordo ACTA è stato negoziato tra U.S.A, U.E., Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore e Svizzera,ossia tra Paesi che rappresentano circa metà del commercio mondiale. Altri Paesi sono stati invitati a prendervi parte (fra questi la Cina, che non ha manifestato un interesse specifico nel prendere parte a tale accordo).

 

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