D: Potremmo avere delucidazioni sui nuovi obblighi di pre-notifica delle informazioni preliminari di cui ai Regolamenti comunitari n. 648/2005 e Reg. 1875/2006, in particolare per quanto riguarda l’importazione negli Stati membri dell’UE di merci provenienti da paesi terzi? Cosa accade se omettiamo di trasmettere la dichiarazione sommaria di entrata?
R: A partire dal 1° gennaio 2011, coloro che intendono importare merci in uno degli Stati membri dell’UE dovranno fornire in via anticipata alcune informazioni ai propri vettori, spedizionieri od agenzie marittime, i quali a loro volta dovranno trasmetterle all’ufficio doganale di primo ingresso nel territorio comunitario, prima che queste vi entrino materialmente, e secondo tempistiche che variano a seconda della modalità di trasporto prescelta (vedasi in proposito l’articolo 184 bis Reg. CE 2454/1993, come modificato dal Reg. CE 1875/2006).
L’obbligo in questione mira a consentire alle dogane degli Stati membri dell’UE di eseguire analisi dei rischi anticipate rispetto all’arrivo delle merci nel territorio comunitario, ossia di tracciare un profilo di rischiosità delle spedizioni in questione quando esse sono ancora in viaggio od addirittura (nel caso delle spedizioni containerizzate viaggianti per via marittima), prima della loro partenza dal paese di esportazione (con la possibilità per le dogane, in quest’ultimo caso, di bloccarne il caricamento sulla nave, qualora si tratti di spedizione ad alto rischio).
Le informazioni in questione dovranno di conseguenza essere rese disponibili ai soggetti di cui sopra (vettori, spedizionieri ed agenzie marittime) entro un periodo congruo, ed in ogni caso prima dellle tempistiche indicate dall’articolo 184 bis Reg. CE 2454/1993 (a seconda della modalità di trasporto), in modo da poter consentire loro di trasmetterli per tempo alle dogane.
Una regola simile è in vigore negli Stati Uniti, dove esiste l’obbligo per i vettori che trasportano per via marittima containers diretti negli U.S.A., di effettuare una dichiarazione alle dogane statunitensi almeno 24 ore prima che questi vengano caricati nel porto straniero dal quale partono. Inoltre, a partire dal 26 gennaio 2009, le dogane americane richiedono una nuova informazione di pre-arrivo denominata “Importer Security Filing” (o regola del "10 +2", per via dei 12 elementi informativi da fornire, sempre entro 24 ore prima del caricamento della nave, di cui 10 sono a carico dell’importatore o del suo agente doganale e 2 a carico del vettore). La maggior parte delle compagnie di navigazione richiede in entrambi i casi agli operatori di fornire tali informazioni almeno 72 ore prima del caricamento sulla nave diretta negli USA. Se le informazioni in questione non vengono fornite, la spedizione non parte.
Una situazione simile è ovvio che si verificherà anche in ambito comunitario. Inoltre, coloro che si renderanno inadempienti all’obbligo di fornire le informazioni in questione, oltre a subire dei grossi ritardi nello sdoganamento delle merci, saranno soggetti anche a delle sanzioni a carattere pecuniario (vedasi l’art. 184 quater del Reg. CE 2454/1993, secondo cui “La presentazione della dichiarazione sommaria di entrata da parte di un operatore economico dopo il termine di cui all’articolo 184 bis non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale”). Se le informazioni sono incomplete e la spedizione arriva lo stesso nel territorio doganale comunitario, le dogane potranno inoltre bloccare la merce per eseguire controlli più approfonditi, con notevoli ritardi nello svincolo delle merci.
Molte dogane comunitarie hanno tuttavia scelto di non applicare le sanzioni monetarie nei primi mesi del 2011, in modo da dare tempo agli esportatori di conformarsi agli obblighi introdotti dal nuovo sistema. La non applicabilità delle sanzioni tuttavia non impedirà alle dogane di bloccare le merci per ulteriori verifiche e quindi non escluderà eventuali ritardi nel processo di sdoganamento. Il consiglio pertanto è di adeguarsi quanto prima a questi obblighi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le linee guida sulle dichiarazioni sommarie di entrata ed uscita della Commissione Europea.
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KENY