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BTI applications for "one type of goods", a clarification from the ECJ

On 15 February 2005, a request of Binding Tariff Information (BTI) was submitted to the Latvian State Tax Authority (LSTA) regarding to a shipment of LCD liquid crystal displays of different sizes, with proposed classification within the subheading 9013 80 20 of the Combined Nomenclature (CN). In considering the application non compliant with art. 6, paragraph 2 of Reg. 2454/1993 ("an application for binding tariff information shall relate to only one type of goods"), the LSTA refused to give its answer, on the assumption that the LCD displays were characterized by differences (the different size), preventing their qualification as goods "only of one type”. The applicant should therefore have been submitting separate applications, according to the different characteristics of the goods at issue.

(Continues ...in Italian)

Investita della questione in via pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell’UE, richiamando la sentenza 29 gennaio 1998, causa C 315/96, Lopex Export, ricorda innanzitutto che il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti mira a rassicurare l’operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione tariffaria di una merce. Esso infatti rende più agevole il funzionamento dei servizi doganali, in quanto la classificazione tariffaria delle merci oggetto di siffatta informazione varrà per tutte le future dichiarazioni doganali relative a tali merci durante il periodo di validità dell’informazione stessa. Permettendo al suo titolare di conoscere in anticipo la classificazione della merce in una data voce tariffaria, l’ITV consente inoltre di eliminare ogni possibilità di errore nella determinazione del corretto importo dei dazi dovuti al momento dello svolgimento delle relative formalità dichiarative in dogana.

Tenuto conto di tutto ciò, la Corte conclude, nella sentenza della Terza Sezione del 2 dicembre 2010, che quando gli elementi di differenziazione relativi a merci simili incidono ai fini della classificazione tariffaria di queste ultime, dette merci non possono essere considerate come costituenti “un solo tipo” ai sensi del sopra richiamato art. 6 delle DAC. Di conseguenza, colui che voglia presentare una richiesta ITV con riferimento alle stesse dovrà inoltrare all’amministrazione doganale tante istanze separate per quante sono le merci in questione. Viceversa, merci con caratteristiche simili, ma i cui elementi di differenziazione sono privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria, potranno essere considerate come costituenti un solo tipo di merci ed essere oggetto di un’unica richiesta ITV.

 

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