Thursday, April 18, 2024
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Domanda: Abbiamo sentito parlare di una dichiarazione da rendere in dogana all’export secondo la quale i prodotti non contengono peli di cane o di gatto. Esattamente di che cosa si tratta?


Risposta: Il Reg. CE n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 ha vietato l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione nell’UE sia delle pellicce di cane e di gatto che dei prodotti che le contengono, dando tempo agli Stati membri fino al 31 dicembre 2008 (data in cui è divenuto applicabile), per definire uno specifico quadro sanzionatorio per i casi di violazione della normativa in questione.

In Italia, la disciplina sanzionatoria per le violazioni dei divieti posti dal Reg. CE n. 1523/2007 è stata introdotta con il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 1° Aprile. In realtà, una disciplina che sanzionava la produzione e l’utilizzo di queste tipologie di pellicce nel confezionamento dei capi d’abbigliamento era già esistente, contenuta nella legge 20 luglio 2004, n. 189. Il d.lgs. n. 47/2010 ha dunque esteso la disciplina sanzionatoria previgente anche ai casi di importazione ed esportazione delle pellicce degli animali in questione e dei prodotti che le contengono, come prescritto dal Regolamento CE n. 1523/2007. Le sanzioni vanno dall’arresto da uno a tre mesi e l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro, oltre alla confisca e alla distruzione dei beni in questione a proprie spese. In alcuni Stati membri dell’UE il quadro sanzionatorio posto a presidio delle norme del Reg. CE n. 1523/2007 è ancora più severo. Ad esempio, nel Regno Unito, il Customs & Excise Management Act 1979 (CEMA), prevede la sanzione della reclusione fino a 7 anni per la violazione di uno qualsiasi dei divieti sanciti dal Regolamento.

In Italia, la dichiarazione a cui fate riferimento voi (cd. certificato Y922), va presentata presso gli uffici doganali non solo per l’esportazione, ma anche per l’importazione, di numerosissimi beni (secondo dati dell’Agenzia delle Dogane, dal 1° gennaio 2010 al 12 Dicembre 2010, su oltre 20 milioni di bollette doganali sarebbero state presentate presso gli uffici doganali ben 2.776.906 dichiarazioni del genere). Essa va resa su carta intestata dell’operatore (o dal suo rappresentante doganale), firmata e datata, e deve specificare che la merce oggetto dell’operazione, non rientrando nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 1523/2007, non contiene pelliccia di cane o gatto.

Nel caso di esportazione è opportuno presentare una dichiarazione più generica, cd. “di libera esportazione”, con la quale si dichiara che la merce esportata (inserire i riferimenti alla fattura ed alla spedizione), oltre a non rientrare nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1523/2007, non è vincolata a licenze di esportazione e come tale non rientra in tutta una serie di normative da elencare in dettaglio (es. disciplina dei beni dual-use, delle specie di flora e fauna selvatiche protette, dei beni culturali e ambientali subordinati a richiesta di autorizzazione per l'export, delle merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ecc. ecc.).

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