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Combined Nomenclature update: latest HS system revision embedded

With the Regulation (EU) N° 1006/2011 of 27 September 2011, the European Commission adopts the annual update of the Combined Nomenclature (CN), in order to align its text to the latest changes in requirements relating to statistics and to commercial policy, recent regulations enacted in order to fulfil international commitments and the latest technological and commercial developments. The new regulation also transposes in the CN the latest changes in the Harmonised System nomenclature adopted on 2010 by the World Customs Organization (see our article) and that will be effective from 1th January 2012.

Tale revisione, la quale viene effettuata con regolarità dalla Commissione tramite un Regolamento adottato ogni anno, solitamente entro il mese di ottobre, modifica in particolare l’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Il Regolamento (UE) n. 1006/2011 tuttavia presenta una novità di rilievo rispetto ai precedenti aggiornamenti. Esso infatti introduce anche alcune variazioni strutturali alla NC, al fine di adeguarne i contenuti all’ultima versione del Sistema Armonizzato (SA) adottata dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane (vedasi il nostro articolo). Le variazioni in oggetto entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

Il Sistema Armonizzato infatti (che come noto costituisce il sistema di classificazione delle merci sul quale si basano le tariffe della maggior parte dei paesi del mondo), è soggetto a periodico aggiornamento da parte dell’OMD a cicli regolari di 5 anni per riflettere i cambi e le evoluzioni nei prodotti oggetto di interscambio internazionale. Le novità principali introdotte nell’ultima revisione del SA e che sono riflesse nella nuova struttura della NC, sono contenute nei capitoli 1, 2 e 3 di quest’ultima, con la modifica della descrizione di alcuni codici e nell’inserimento di alcune specie di animali e loro parti (es. cammelli e altri camelidi: 0106 1300, struzzi: 0106 3300, rombi: 0302 2400, merluzzi dell’Alaska: 0302 5500, crostacei e ricci di mare: 0308 2100, meduse: 0308 20). Nel capitolo 6 viene inoltre inserita una voce specifica per i gigli (0603 1500), nel capitolo 7 quella del fagiolo Bambara o di terra (0713 3400), del pisello dall’occhio (0713 3500) e del pisello caiano o del tropico (0713 60). Subiscono inoltre delle modifiche anche alcuni prodotti cerealicoli (Capitolo 10), fatta eccezione per il riso.

Nel capitolo 42 è stata inserita la nota che definisce i termini “cuoio o pelli”, in modo da ricomprendervi sia gli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato), sia i cuoi e pelli verniciati, laccati e metallizzati.

La definizione di “tabacco per narghilè” (tabacco per pipa ad acqua), e della relativa voce 2403 1100, ha trovato la sua collocazione nel capitolo 24 sui tabacchi.

Tra le note di sottovoci del capitolo 27 viene inoltre inserita la definizione di “biodiesel”, qualificato come “esteri monoalchilici di acidi grassi del tipo utilizzato come carburante, derivati da grassi e oli animali o vegetali, anche usati", che ora consentirà di distinguere, all’interno della voce 2710, i prodotti contenenti tale sostanza da quelli che non la contengono. La stessa definizione è stata inserita nel capitolo 38. Per indicare il “biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi” deve essere utilizzato il nuovo codice 3826 00 10 oppure 3826 00 90.

Sempre nel capitolo 38, è stato inserito il codice NC 3824 9058, corrispondente ai cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare.

Nel capitolo 29, sulle sostanze chimiche, sono state inserite nuove sottovoci per prodotti e sostanze la cui circolazione è controllata da Convenzioni internazionali. Anche il capitolo 30, sui prodotti farmaceutici, subisce alcune modifiche, in particolare con la rielaborazione della nota al capitolo relativa alla definizione di prodotti “immunologici modificati”. Inoltre, il termine “sieri specifici”, contenuto più volte nella descrizione della voce 3002, viene sostituito con “antisieri”, temine più pertinente alla nomenclatura scientifica.

Assorbenti, tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébé) e oggetti di igiene simili, vengono poi stralciati dal capitolo 48 ed inseriti nel capitolo 96 alla voce 961900.

Nei capitolo 84, alla voce 8479 7100, sono state inserite le “passerelle per l’imbarco di passeggeri” e nel capitolo 85, vengono introdotte alcune tipologie di batterie al litio (voce: 8507 50) ed al nichel (8507 60).

Nel capitolo 95 è stata inserita la sottovoce 9504 50 per “console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30” cioè “altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni etc”.

Nel regolamento in oggetto, inoltre, viene integrato il nuovo capitolo 99 (codici speciali della nomenclatura combinata), introdotto con decorrenza 1 gennaio 2011 dal Reg. UE n. 1228/2010 del 15 dicembre 2010.
 

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