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Orientamenti per i controlli all’importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti

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Nel 2008, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato il Regolamento n. 765/2008, con il quale è stato definito un quadro comune in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato, per far sì che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all’interno della Comunità soddisfino requisiti in grado di garantire un grado elevato di protezione di interessi pubblici come la salute, la sicurezza e l’ambiente. Nell’ambito delle unioni doganali infatti, come nel caso dell’UE, le merci, una volta immesse in libera pratica in uno degli stati membri che le compongono, possono circolare liberamente in tutto il territorio dell’Unione. Si ricorda che l’immissione in libera pratica, ai sensi della normativa doganale dell’UE, è il regime doganale che attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria e ne consente l’immissione sul mercato unico. 

Il regolamento in questione, in realtà subentrato ad un altro regolamento precedente (Regolamento CEE n. 339/93, ora abrogato), oltre a dettare norme e procedure specifiche per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità dei prodotti che circolano all’interno dell’Unione (sia che vengano fabbricati nell’UE o in un paese terzo), fornisce un quadro anche per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi. Infatti, il modo più efficace di evitare che questi ultimi prodotti, qualora non sicuri o non conformi, siano immessi sul mercato UE, consiste nell’effettuare controlli adeguati prima della loro immissione in libera pratica. Ciò ovviamente chiama in causa direttamente le dogane, l’unica amministrazione ad avere una visione completa dei flussi commerciali che circolano attraverso le frontiere esterne dell’UE, che come tale svolge un ruolo chiave nell’impedire che prodotti pericolosi o non conformi entrino nel mercato dell’UE.

Gli orientamenti per i controlli all’importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti appena adottati dalla Commissione europea, si propongono l’obiettivo di armonizzare le procedure di cooperazione fra autorità doganali ed altre autorità di controllo aventi funzioni di vigilanza del mercato (es. Ministeri della Salute, dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico, ecc.), al fine di garantire che il quadro giuridico relativo ai controlli di sicurezza e di conformità dei prodotti importati sia applicato in modo uniforme e con la stessa efficacia in tutta l’Unione europea. La Commissione europea, con il documento in questione, fornisce infatti una serie di indicazioni (sia pure non aventi carattere vincolante), a tali autorità, al fine di indirizzare il corretto ed efficace espletamento dei rispettivi compiti, migliorando i loro metodi di cooperazione e la buona prassi amministrativa.

Una parte generale illustra la legislazione generale applicabile dell’UE in materia di controlli di sicurezza e di conformità e le norme in materia di cooperazione fra le autorità nazionali competenti. Una parte speciale contiene invece alcune schede informative relative ai singoli gruppi di prodotti e le liste di controllo per tali gruppi. Quest’ultima parte ha per scopo quello di fornire ai funzionari doganali informazioni complete e accurate per agevolare i controlli relativi alla sicurezza e alla conformità dei prodotti.

Gli orientamenti in questione non trattano invece gli interventi di competenza delle autorità di vigilanza del mercato riguardanti la decisione di vietare o limitare l’immissione di determinati prodotti sul mercato, né forniscono indicazioni in materia di modalità di esecuzione dei controlli alle frontiere. Essi recano tuttavia una serie di raccomandazioni basate sulle migliori pratiche e sugli scambi di pareri fra esperti del settore e definiscono gli elementi da includere negli accordi fra autorità doganali e autorità di vigilanza del mercato. Il riferimento è a soprattutto a quelle situazioni in cui le autorità doganali devono rapportarsi con altre autorità nazionali di vigilanza del mercato nello svolgimento dei controlli relativi alla sicurezza e conformità dei prodotti previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008, in specie nei casi in cui esiste una frammentazione particolarmente elevata delle relative competenze. Per assicurare il coordinamento efficace delle funzioni tra tali autorità, si è infatti ritenuto necessario adottare un metodo comune nell’esecuzione dei controlli, nonché specificare i requisiti necessari per realizzare una stretta cooperazione amministrativa e procedure di comunicazione efficaci fra autorità doganali e autorità di vigilanza del mercato.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica di un prodotto qualora abbiano motivo di ritenere che esso sia pericoloso, non sia conforme alla normativa di armonizzazione dell’UE o non rispetti gli obblighi in materia di documentazione e marcatura. Se viene disposta la sospensione dell’immissione in libera pratica, le dogane informano immediatamente l’autorità nazionale di vigilanza del mercato competente, la quale dispone di tre giorni lavorativi per svolgere indagini preliminari sui prodotti e decidere se autorizzarne o meno l’immissione in libera pratica. Se entro tale periodo l’autorità di vigilanza del mercato non fornisce risposta o non comunica le proprie decisioni alle autorità doganali, il prodotto è immesso in libera pratica purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all’immissione. In alternativa alla sospensione dell’immissione in libera pratica, le dogane degli Stati membri possono trattenere i prodotti disponendo ulteriori controlli per verificarne la sicurezza e la conformità o non autorizzare l’immissione in libera pratica per uno dei motivi indicati all’articolo 29, paragrafi 1 e 2 del n. 765/2008. Ciò non preclude la possibilità di distruggere i prodotti pericolosi o non conformi qualora presentino un rischio grave e il provvedimento sia considerato necessario e proporzionato.

Gli orientamenti si propongono infine di fornire alle autorità in questione un supporto che le aiuti a individuare i prodotti pericolosi o non conformi prima della loro immissione in libera pratica, incoraggiando procedure di controllo efficaci basate sui principi di gestione del rischio e sull’elaborazione di profili di rischio adeguati. I controlli in questione riguardano anche quei prodotti per i quali gli operatori utilizzano una procedura doganale semplificata. A questo proposito, gli orientamenti raccomandano criteri più selettivi nel rilascio dell’autorizzazione a tali procedure, in modo da tenere conto delle conoscenze dell’operatore in merito ai potenziali rischi associati ai prodotti da importare e coinvolgere anche le autorità nazionali di vigilanza del mercato nel loro rilascio. La Corte dei Conti dell’UE aveva recentemente adottato una relazione speciale sulle procedure semplificate, nella quale raccomandava di rendere più restrittivo l’accesso a tali procedure da parte degli Stati membri dell’UE, come confermato da una recente risposta del Commissario alla TAXUD Šemeta ad una interrogazione del Parlamento europeo.
 

Lista delle autorità italiane di vigilanza del mercato

 

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