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Riforma del contenzioso tributario

Il d.lgs 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23), ha introdotto rilevanti modifiche al D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 in materia di contenzioso tributario. Tali modifiche tuttavia entreranno in vigore in due tempi: una parte dal 1° gennaio 2016, ed un’altra parte dal 1° giugno  2016.

 

 

 

Ad essere modificato è anche l’art. 12 del D.Lgs. 31-12-1992 n. 546, che disciplina l'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie. La gamma dei soggetti abilitati a prestare l’assistenza tecnica innanzi a tali giurisdizioni viene significativamente ampliata, raccogliendo tra l'altro una serie di disposizioni che in precedenza erano sparse in varie leggi speciali e che prevedevano casi specifici di possibile assistenza tecnica innanzi a tali organi giudiziari, sia pure limitatamente a certe materie. In base al nuovo comma 1 dell’art. 12, D.Lgs. n. 546/1992, tutti coloro che sono parti in un processo tributario (con la sola eccezione dell’amministrazione finanziaria, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e fatta eccezione per le controversie di valore inferiore a 3000 euro, dove non c’è obbligo di assistenza tecnica), devono obbligatoriamente essere assistiti in giudizio da un “difensore abilitato”. Sono qualificati “difensori abilitati” unicamente le seguenti categorie di professionisti:

a) avvocati;

b) commercialisti (iscritti nella Sezione A del relativo Albo);

c) consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo  comma,  del  decreto del DPR 29 settembre 1973, n. 600;

e) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del  DPR 26 ottobre 1972, n. 636.

Tuttavia, la stessa legge prevede che possono esercitare l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, ma limitatamente ad alcune materie, oltre alle sopraindicate categorie, anche altre categorie di professionisti, fra i quali gli spedizionieri doganali, limitatamente ai giudizi tributari vertenti su materie concernenti i tributi doganali (es. dazi, IVA all'importazione, accise).

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