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Istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina

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Con Regolamento (CE) N. 91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009 è stato istituito un dazio antidumping definitivo su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter » di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, dichiarati con i seguenti codici NC:

  • 7318 12 90,
  • 7318 14 91,
  • 7318 14 99,
  • 7318 15 59,
  • 7318 15 69,
  • 7318 15 81,
  • 7318 15 89,
  • ex 7318 15 90,
  • ex 7318 21 00
  • ex 7318 22 00

(Codici TARIC 7318 15 90 19, 7318 15 90 69, 7318 15 90 89, 7318 21 00 29, 7318 21 00 99, 7318 22 00 29 e 7318 22 00 99).

Il 26 settembre 2007 infatti, era pervenuta alla Commissione una denuncia dell'Istituto europeo dell'industria di elementi di fissaggio (European Industrial Fasteners Institute - EIFI), ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento antidumping di base [Reg. (CE) n. 384/96], con la quale si richiedeva l’attivazione di misure di difesa contro le importazioni dei beni in questione, dato il notevole pregiudizio causato dalle stesse all’industria comunitaria. Il 9 novembre 2007 veniva dunque avviato un procedimento antidumping mediante la pubblicazione di un apposito avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Accertata la pratica di dumping e conclusasi la procedura di inchiesta, è stato pertanto disposto un dazio antidumping sulle importazioni nell'UE dei sopracitati beni. 

Le aliquote del dazio antidumping definitivo (le quali vanno applicate al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in esame), aono le seguenti:

 

Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC
Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd., Shanghai 69,9 A924
CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd., Suzhou 0,0 A918
Changshu City Standard Parts Factory e Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd., Changshu 63,1 A919
Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd., Dong Guan 26,5 A920
Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd., Kunshan 79,5 A921
Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd., Ningbo 64,4 A922
Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd., Ningbo 78,3 A923
Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai 0,0 A925

 

Ad una serie di società non figuranti nella lista di cui sopra, ma elencate nell'Allegato I del Reg. 91/2009, si applica invece un dazio del 77,5%, mentre a tutte le altre società non ricomprese nè nella sopraindicata lista, nè nell’Allegato I, si applica un dazio dell’85%.

L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società di cui alla sopra riportata tabella, è inoltre subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida sulla quale deve figurare una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo lo schema seguente:

  1. Nominativo e qualifica del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.
  2. Apposizione della seguente dichiarazione, datata e firmata in calce: 
    • «Il sottoscritto dichiara che gli elementi di fissaggio venduti per l'esportazione nella Comunità europea nel quantitativo [specificare] cui si riferisce la presente fattura sono stati fabbricati dalla [nome e sede sociale della società], [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese.
    • Dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»   

Nel caso di omessa presentazione della suddetta fattura alle autorità doganali degli Stati membri, queste applicheranno l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società (85%). 

 

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