La legge 639 del 5 luglio 1964, recante "Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'IGE per taluni prodotti industriali esportati", prima abrogata dal D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133 del 06/08/2008), e poi successivamente ripristinata dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 (vedasi il nostro articolo), viene definitivamente riattivata, essendo stato il suddetto D.L n. 200/2008 finalmente convertito in legge (l. 18 febbraio 2009, n. 9). Di conseguenza, permane attualmente il diritto per gli operatori di richiedere le restituzioni all'esportazione per i materiali ferrosi indicati nella l. 639/1964 impiegati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria meccanica nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano acquisito l'origine non preferenziale italiana.
L'istanza va presentata entro due anni dall’avvenuta esportazione di detti prodotti, all’Ufficio Doganale competente per il territorio nel cui ambito ha sede l’azienda e deve essere corredata dall'esemplare 3a del DAU, ossia del Documento Amministrativo Unico (tale esemplare identifica appunto la copia rilasciata al fine di ottenere la restituzione all'esportazione). Si ricorda infine che l'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 49/D del 16 settembre 2004, ha modificato le disposizioni amministrative previgenti concernenti le restituzioni in oggetto, allineandosi a quell'indirizzo giurisrudenziale (vedasi in particolare Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 31, sent. n. 130/31/03 del 5 novembre 2003), il quale aveva stabilito che l’onere di allegare la prova dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo di destinazione dei prodotti esportati con richiesta di restituzione ex legge 5 luglio 1964, n. 639, non può essere imposta a carico degli operatori, in quanto non prevista dalla legge.
Le istanze avanzate dalle aziende esportatrici di conseguenza, non devono più essere corredate dalla prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nei Paesi terzi di destinazione per beneficiare delle restituzioni in oggetto.
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KENY