Con Nota Prot. 22321 R.U. del 24.02.2009 l'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti in merito all'articolo 16, comma 5-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale ha recentemente introdotto una norma di interpretazione autentica dell'istituto del deposito IVA (vedasi il nostro articolo). I chiarimenti in questione si aggiungono a quelli a suo tempo forniti dall'Agenzia con la circolare 16/D del 28 aprile 2006 e la Nota prot. n. 7521 del 28 dicembre 2006. In particolare, il nuovo provvedimento richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che secondo il neointrodotto articolo, le prestazioni di servizi elencate alla lettera h), co. 4 dell’art. 50-bis, del d.l. 30 agosto 1993, n.331 (convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427), relative a beni consegnati al depositario - comprese le manipolazioni usuali contemplate all’Allegato 72 delle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario o "DAC" (Regolamento CEE n. 2454/93) - vanno considerate, ad ogni effetto, introduzione nel deposito IVA, anche se fisicamente effettuate non direttamente all'interno del deposito, ma negli spazi limitrofi o adiacenti quest'ultimo, come specifica la relazione illustrativa alla nuova legge (vedasi pag 105).
Le operazioni di cui alla lettera h) pertanto - al pari di quelle indicate alle altre lettere dell'art. 50-bis, co. 4 - non determinano l’insorgenza dell’obbligo del pagamento dell’IVA e permettono la “conservazione” del beneficio della sospensione dell'IVA, addirittura se effettuate fuori dai locali di deposito (purchè la loro durata complessiva sia inferiore ai 60 gg.). Le operazioni elencate dal sopracitato articolo sono le seguenti:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;d) le cessioni di talune materie prime (elencate nella tabella A-bis allegata al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331) effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea (con esclusione delle cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato);g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;h) le prestazioni di servizi - comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali - relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi e sempre che, in tal caso, le suddette operazioni non abbiano una durata superiore a sessanta giorni;i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
Bisognerà vedere innanzitutto quale estensione verrà attribuita nella pratica dall'amministrazione finanziaria agli aggettivi "limitrofo" od "adiacente", ed in particolare se entro tale dizione verranno incluse le aree aperte, antistanti i locali di deposito, dove spesso vengono compiute le operazioni in questione, soprattutto quando si tratta di merci containerizzate, che per l'evidente ingombro dei contenitori non possono essere agevolmente svolte nei locali di deposito.
Resta fermo invece quanto in precedenza precisato dall'Agenzia in merito all’inapplicabilità dell’art. 50-bis in esame in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, sottostante l'istituto del deposito IVA e ritenuto presupposto per la validità dello stesso.
Desiderio Consultants Ltd., 46, Rhapta Road, Westlands
KENY