Con la Nota Prot. 17619/RU del 18 febbraio 2009, l’Agenzia delle Dogane fornisce una risposta alle numerose richieste di chiarimenti presentate da alcuni vettori aerei ed uffici doganali riguardo la corretta applicazione della deroga all’utilizzazione del sistema AES/ECS, di cui all’art. 793, par. 2, lett. b), del Reg. (CEE) 2454/93 (“DAC”), relativa alla procedura di esportazione con contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo. L’applicazione del sistema AES/ECS, avviata a livello europeo a decorrere dal 1° luglio 2007, ha portato all’introduzione di nuove modalità per la dichiarazione delle merci esportate, con l’applicazione di procedure informatizzate e l’apposizione del “visto uscire elettronico” in luogo di quello manuale. Sull’argomento, l’Agenzia delle Dogane ha fornito una serie di chiarimenti con la nota n. 3028 del 21 luglio 2008.
Il par. 2 dell’art. 793 delle DAC, nel definire l' “ufficio doganale di uscita”, stabilisce che questo è rappresentato dall’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. In deroga a ciò, in alcune situazioni particolari, deve considerarsi tale:
La nota Prot. 17619/RU del 18 febbraio 2009 precisa innanzitutto che la procedura di esportazione con contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo è valida per tutte le ipotesi di trasporto contemplate dall’art. 793, par. 2, lett. b (ferroviario, postale, navigazione marittima o aerea). Inoltre, nell’ipotesi di trasporto unico, il relativo contratto a destinazione di paese terzo deve recare l’indicazione espressa, oltre che del paese terzo di destino, del luogo ove avverrà l’effettiva presa in carico della merce da parte del vettore, in modo che possa essere debitamente compilata la casella 29 della dichiarazione doganale (a titolo di esempio, nel caso di trasporto aereo, nella lettera di Vettura Aerea, va compilata la casella relativa all’aeroporto di partenza che individua l’ufficio doganale competente ai sensi del citato art. 793, par. 2, lett. b.). Infine, la suddetta deroga all’applicazione del sistema AES/ECS può essere concessa purché i vettori rispettino le condizioni dettate dal Reg. 2454/93, e cioè:
La presa in carico della merce, da parte di uno dei vettori di cui sopra, avviene con un atto formale di cui deve risultare evidenza sul contratto medesimo (ad es. l’apposizione del timbro del vettore aereo, marittimo, postale, ferroviario). Tale formalità costituisce l’assunzione di responsabilità da parte del vettore stesso circa il trasporto della merce indicata nel contratto di trasporto unico verso la destinazione finale di paese terzo. La dogana di uscita competente ad espletare le formalità di uscita è quindi quella competente per il luogo in cui avviene la predetta presa in carico del contratto da parte di uno dei vettori sopra indicati (e che nel contratto di trasporto è indicato quale luogo di partenza del trasporto, con la particolarità che per le spedizioni aeree e marittime il luogo di presa in carico è un aeroporto o un porto). Il luogo indicato nel contratto come luogo di partenza è lo stesso anche nel caso in cui il tragitto intra-comunitario è effettuato con trasporto combinato.
Altre precisazioni che si ricavanofornite dalla nota in oggetto sono le seguenti:
La nota Prot. 17619/RU/2009 infine fornisce alcune indicazioni procedurali specifiche, relative alle seguenti ipotesi:
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KENY