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Dazio antidumping sulle importazioni dalla RPC e della Thailandia di sacchi e sacchetti di plastica, modifiche al Reg. (CE) 1425/2006

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Il Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio del 9 marzo 2009 apporta nuove modifiche al Regolamento (CE) n. 1425/2006 (già modificato dai Regolamenti (CE) n. 1356/2007 e n. 249/2008), il quale aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia contenenti in peso almeno il 20% di polietilene ed aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri, classificabili ai seguenti codici NC:

  • ex 3923 21 00 (codice TARIC 3923 21 00 20),
  • ex 3923 29 10 (codice TARIC 3923 29 10 20)
  • ex 3923 29 90 (codice TARIC 3923 29 90 20).

L’art. 2, Reg. (CE) n. 1425/2006, prevede infatti la possibilità che ai nuovi produttori/esportatori cinesi o tailandesi in grado di fornire alla Commissione elementi di prova sufficienti che attestino la sussistenza di 3 condizioni (cumulativamente richieste), quali:

  1. non aver esportato verso la Comunità i prodotti di cui sopra nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005);
  2. non essere collegati a un esportatore o ad un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal Reg. 1475;
  3. l’aver esportato il prodotto in questione nella Comunità successivamente al periodo dell’inchiesta o l’aver sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità;

venga esteso lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping iniziale, mediante l’inclusione nella lista figurante nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1425/2006.

Tale lista elenca le società che pur non essendo state inserite nel campione di cui all’art. 1, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1425/2006 (il quale è soggetto a dazi antidumping compresi tra il 4,8 % e il 14,3 %), sono colpite con un dazio antidumping ridotto fissato nella misura dell’8,4 % (per le società cinesi) o del 7,9 % (per le società thailandesi).

A seguito delle richieste presentate (sette in totale, di cui cinque ad opera di ditte cinesi e due da parte di società thailandesi), il Consiglio ha pertanto deliberato l’inclusione nell’elenco di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1425/2006, di 3 produttori della Repubblica popolare cinese: 

 

Società
Città
Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory
Huizhou
Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.
Shenzhen
Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd.
Nanan

 

Il Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio del 9 marzo 2009 entra in vigore il 13 marzo 2009.

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