Il Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio del 9 marzo 2009 apporta nuove modifiche al Regolamento (CE) n. 1425/2006 (già modificato dai Regolamenti (CE) n. 1356/2007 e n. 249/2008), il quale aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia contenenti in peso almeno il 20% di polietilene ed aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri, classificabili ai seguenti codici NC:
L’art. 2, Reg. (CE) n. 1425/2006, prevede infatti la possibilità che ai nuovi produttori/esportatori cinesi o tailandesi in grado di fornire alla Commissione elementi di prova sufficienti che attestino la sussistenza di 3 condizioni (cumulativamente richieste), quali:
venga esteso lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping iniziale, mediante l’inclusione nella lista figurante nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1425/2006.
Tale lista elenca le società che pur non essendo state inserite nel campione di cui all’art. 1, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1425/2006 (il quale è soggetto a dazi antidumping compresi tra il 4,8 % e il 14,3 %), sono colpite con un dazio antidumping ridotto fissato nella misura dell’8,4 % (per le società cinesi) o del 7,9 % (per le società thailandesi).
A seguito delle richieste presentate (sette in totale, di cui cinque ad opera di ditte cinesi e due da parte di società thailandesi), il Consiglio ha pertanto deliberato l’inclusione nell’elenco di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1425/2006, di 3 produttori della Repubblica popolare cinese:
Società | Città |
Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory | Huizhou |
Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. | Shenzhen |
Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd. | Nanan |
Il Regolamento (CE) n. 189/2009 del Consiglio del 9 marzo 2009 entra in vigore il 13 marzo 2009.
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KENY