Friday, March 29, 2024
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Prior Community surveillance and safeguard measures: approved the codified version of the common rules for imports

The Council Regulation (EC) n. 3285/94 of 22 December 1994, implementing the safeguard measures provisions enshrined in the WTO Agreement, was substantially and repeatedly amended in the past. In the interests of clarity and rationality Community institutions have now decided to codify such a Regulation  in a new text, approved with the Council Regulation (EC) n. 260/2009 of 26 February 2009. There were only very few amendments and no substantial innovations made to the new Regulation, being this a simple gathering of provisions already in force.

(Continues ... in Italian)

Si ricorda che le versioni codificate delle norme comunitarie sono raccolte organiche di disposizioni le quali mirano alla sistemazione della normativa afferente una determinata materia secondo criteri di maggiore trasparenza, chiarezza e razionalità. Adottate nell'ottica di una semplificazione della relativa disciplina, tali iniziative sono frequenti soprattutto in quegli ambiti in cui la regolamentazione ha subito nel tempo frequenti modifiche ed hanno lo scopo di mettere a disposizione degli operatori (e dei cittadini dell’Unione europea in genere) dei riferimenti normativi chiari e trasparenti, così da incrementare l’efficacia delle disposizioni che li compongono.

Nei “Considerando” del nuovo Regolamento si legge che avendo la Comunità sottoscritto l’accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) - il cui Allegato IA contiene tra l’altro l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un accordo sulle misure di salvaguardia - ed imponendo quest’ultimo accordo l’eliminazione di tutte le misure di salvaguardia diverse da quelle che sono oggetto di specifica regolamentazione nell’ambito dello stesso, tutte le misure di limitazione delle importazioni di possibile adozione da parte dalla Comunità europea, con l’unica eccezione della vigilanza comunitaria preventiva e delle misure di salvaguardia, devono intendersi vietate. Il riferimento è in particolare agli accordi di commercializzazione regolata, alle misure di autolimitazione delle esportazioni ed altre analoghe.

A tal fine, il Reg. (CE) n. 260/2009 conferma le regole già dettate dal Reg. (CE) n. 3285/94 relative alle sopra citate misure di salvaguardia (cd. “ordinarie”, per distinguerle da altre misure di salvaguardia a carattere temporaneo istituite da Regolamenti ad hoc, come è avvenuto con la Cina, con il  Reg. (CE) n. 427/2003 del Consiglio del 3 marzo 2003).

Nel caso della vigilanza comunitaria preventiva pertanto, l’immissione in libera pratica dei prodotti continua ad essere condizionata alla presentazione di un documento di vigilanza che, su richiesta dell’importatore, va rilasciato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine. I documenti d’importazione rilasciati nell’ambito di tale misura sono validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

Relativamente alle misure di salvaguardia invece, spetta alla Commissione e al Consiglio adottarle, sulla base di una valutazione d’insieme degli interessi della Comunità, ed in particolare di quelli dei produttori comunitari, degli utilizzatori e dei consumatori. Prima della loro applicazione è necessario effettuare un’inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di applicare in caso d’urgenza misure provvisorie. Particolari limitazioni permangono nel caso in cui la Comunità voglia adottare una misura di salvaguardia contro un paese membro dell’OMC. In tal caso infatti sarà possibile farlo a condizione che il prodotto interessato è importato nella Comunità in quantitativi talmente maggiori e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un “grave pregiudizio” (definito dall’art. 5 come il “considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari”), a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma.

Qualora le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente (quantitativo), il livello di quest’ultimo non può in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni (art. 16). Se il contingente è suddiviso tra i paesi fornitori, le rispettive quote possono essere fissate d’accordo con gli stessi paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo. Tuttavia, in caso di grave pregiudizio e di sproporzionato aumento delle importazioni, è possibile derogare a tali disposizioni, fermo restando l’obbligo di avviare delle specifiche consultazioni nell’ambito del comitato per le misure di salvaguardia dell’OMC.

Le misure di vigilanza o di salvaguardia possono essere infine limitate a una o più regioni della Comunità. In tale ipotesi tuttavia, esse vanno autorizzate solo in via eccezionale e qualora non esistano altre soluzioni alternative. Le misure in questione devono in ogni modo avere natura temporanea e occorre accertarsi che perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico.

Il Regolamento (CE) n. 260/2009 si applica a tutti i prodotti, con le sole seguenti eccezioni:

  1. prodotti tessili del Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni;
  2. prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi in passato qualificati come "Paesi comunisti" (vedasi nostro articolo).

I prodotti elencati dai suddetti Regolamenti continuano pertanto ad essere oggetto di un trattamento specifico a livello comunitario.

 

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