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Codice EORI richiesto agli operatori che effettuano operazioni a carattere transnazionale nella Comunità

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Come preannunciato alcune settimane fa dall’Agenzia delle Dogane mediante apposito comunicato pubblicato sul proprio sito web (vedasi il nostro articolo), sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L98 del 17 aprile 2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione  del 16 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale comunitario, d’ora in avanti “DAC”).

Il nuovo Regolamento introduce in particolare un’apposita banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che effettuano operazioni a carattere transnazionale a livello comunitario e che, come tali, si rapportano con le dogane, denominata “EORI” (acronimo di “Economic Operator Registration and Identification”).

L’allegato 37 delle DAC (Nota d’uso del Documento Amministrativo Unico) prevede infatti che in alcuni casi nella dichiarazione in dogana vada indicato un numero che identifica la persona interessata. Tale codice di identificazione è definito in maniera autonoma (ed è di conseguenza diverso) in ciascuno degli Stati membri, e richiede ai fini della sua attribuzione, la previa registrazione della persona interessata nei loro sistemi nazionali. Ciò ovviamente costringe gli operatori che hanno rapporti con più amministrazioni doganali comunitarie a compiere tante registrazioni separate per quanti sono gli Stati membri in cui operano.

Una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza nei traffici internazionali di recente introduzione rendono inoltre necessaria l’identificazione degli operatori economici interessati attraverso un sistema di codifica uniforme a livello comunitario. In particolare si tratta delle misure introdotte dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, le quali prevedono:

  • un quadro comune in materia di gestione dei rischi (il quale comporta lo scambio elettronico di informazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione);
  • il ricevimento da parte delle autorità doganali di informazioni su tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, prima del loro arrivo (dichiarazioni di pre-arrivo) o partenza (dichiarazioni di pre-partenza), vedasi il nostro articolo;
  • la concessione dello status di operatore economico autorizzato (AEO) agli operatori economici ritenuti affidabili che soddisfano determinate condizioni.

Per rimediare all'inconveniente di cui sopra, oltre che per rendere concretamente fruibili le misure elencate, è stato pertanto deciso di istituire un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (appunto, il codice EORI), il quale andrà assegnato dalle amministrazioni doganali (od altra autorità incaricata dallo Stato membro i cui riferimenti andranno comunicati dalla Commissione europea), a coloro che svolgono operazioni a carattere transnazionale in ambito comunitario (oltre che a quei soggetti dei Paesi terzi che effettuano nell’U.E. operazioni rilevanti ai fini doganali). Ciò al fine di attribuire un codice di riferimento unico a tali soggetti, onde consentirne l’identificazione da parte di tutte le autorità doganali comunitarie; identificazione che si rivelerà importante al momento in cui occorrerà procedere allo scambio di informazioni con queste ultime od allo scambio di dati ed informazioni tra dogane ed altre autorità pubbliche che intervengono nelle operazioni commerciali internazionali nell'ambito del sistema del cd. "single window". I soggetti assegnatari del codice EORI saranno infatti obbligati a utilizzare tale numero unico in tutte quelle comunicazioni con le autorità doganali in cui sia richiesta la loro identificazione.

Il numero EORI verrà attribuito dalle autorità competenti dello Stato membro alle persone (fisiche o giuridiche) che rispondono alle condizioni specificate dal Regolamento in oggetto che operano al proprio interno e sarà valido anche negli altri Paesi comunitari.

Oltre agli operatori economici che effettuano operazioni doganali in ambito comunitario, esso sarà esteso anche ad altre persone diverse da tali soggetti, in quanto alcune disposizioni delle DAC prevedono che anche altre persone devono identificarsi davanti alle autorità doganali nei loro rapporti con queste ultime. Il Reg. (CE) n. 312/2009 rimette a tal proposito agli Stati membri il compito di identificare e registrare tali persone, autorizzandoli ad attribuire anche a loro un numero EORI.

Il Regolamento (CE) n. 312/2009 prevede inoltre, ai fini di semplificazione amministrativa e per fornire alle autorità doganali un accesso ai dati agevole e affidabile, lo sviluppo di un sistema elettronico centralizzato a livello comunitario, per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI (i dati da inserire in tale sistema sono elencati nell’Allegato IV al Regolamento in commento). Tale sistema elettronico consentirà la riutilizzazione dei dati registrati, in tutti gli scambi di informazioni fra le autorità doganali e le altre autorità nazionali, ogni volta che tali dati sono necessari ai fini dell’adempimento di determinati obblighi giuridici inerenti la circolazione delle merci soggette a un regime doganale.

La consultazione dei numeri EORI (e di un numero limitato di dati relativi ai soggetti registrati) sarà accessibile anche a terzi. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze, la pubblicazione avverrà unicamente se l’operatore economico o la persona comunque registrata nel sistema abbiano liberamente espresso il loro accordo per iscritto, dopo essere stati debitamente informati. Le autorità nazionali di controllo sorveglieranno la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre a norma dell’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 45/2001 il garante europeo della protezione dei dati sorveglierà le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle competenze limitate di dette istituzioni e organismi riguardo ai dati in questione.

Il nuovo Regolamento prevede inoltre un adeguamento e un ulteriore dettaglio di taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, prima dell’arrivo e della partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità. Norme più dettagliate vengono introdotte in particolare riguardo allo scambio di informazioni tra il gestore del mezzo di trasporto e l’ufficio doganale di entrata nei casi in cui il mezzo di trasporto giunga in un porto o aeroporto diverso da quello indicato nella dichiarazione sommaria di entrata. Inoltre vengono specificati i casi e la forma in cui il gestore del mezzo di trasporto deve notificare all’ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto.

Norme più dettagliate vengono infine introdotte riguardo alla persona competente a fornire informazioni sulle merci non comunitarie in custodia temporanea al loro arrivo nel territorio doganale della Comunità, specificando che tali informazioni vanno ricavate, per quanto possibile, da dati già a disposizione delle autorità doganali.

Vengono poi  individuati ulteriori casi in cui non è necessario presentare dichiarazioni preliminari all’arrivo o alla partenza, i quali riguardano in particolare merci destinate a o provenienti da piattaforme di perforazione o di produzione, nonché armi e attrezzature militari trasportate dalle autorità militari di uno Stato membro o per loro conto. Inoltre, al fine di limitare l’onere per gli operatori economici, viene disposto che le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non superi 22 euro debbano essere esentate, a talune condizioni, dalla presentazione di tali pre-dichiarazioni. In tal caso, l’analisi dei rischi andrà effettuata all’arrivo o alla partenza delle merci sulla base della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale per le merci in questione.

Il trattamento delle dichiarazioni di pre-partenza per le quali l’ufficio doganale di uscita non ha inviato conferma dell’uscita all’ufficio doganale di esportazione viene ulteriormente precisato, così come viene stabilita una procedura di ricerca e di informazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita. L’ufficio doganale di esportazione potrà chiudere, sulla base di prove presentate dall’esportatore o dal dichiarante oppure dopo la scadenza del termine di 10 giorni, i movimenti di esportazione per i quali non ha ricevuto dall’ufficio doganale di uscita conferma dell’uscita.

Viene infine adeguato il formulario di cui all’allegato 30 bis delle DAC al fine di permettere una migliore individuazione dei casi in cui possono essere utilizzati dati semplificati per talune categorie di dichiarazioni, con l’indicazione del «modo di trasporto» come elemento obbligatorio. In particolare si prevede ai fini dell’individuazione del mezzo di trasporto (per il caso del trasporto marittimo), dell’utilizzazione del numero IMO di identificazione della nave (Unique European Vessel Identification Number) e del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) in luogo del nome della nave. Poiché inoltre il trasportatore deve essere informato ogniqualvolta la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da un’altra persona, sarà necessario raccogliere anche il riferimento del numero di documento di trasporto del trasportatore. In ordine invece alla possibilità di eventuali variazioni nelle operazioni di trasporto internazionali, sarà prevista la possibilità di presentare apposite richieste di deviazione da specificare in un’apposita tabella recante gli elementi informativi prescritti per tali richieste.

Per quanto concerne le spedizioni postali, i riferimenti alle dichiarazioni dovranno essere sostituiti da riferimenti ai dati forniti dai servizi postali.

 


 

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