Le bevande a base di alcool fermentato classificabili alla voce 2206 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del Reg. (CEE) n. 2658/1987 (come modificato dal Reg. (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587), qualora ad esse sia stata aggiunta una certa percentuale di alcool distillato, acqua, sciroppo di zucchero, aromi, coloranti od una base di panna i quali hanno fatto loro perdere il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda ottenuta con un determinato frutto o prodotto naturale, vanno classificate nella voce 2208 della NC (intitolata «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione ...), piuttosto che alla voce 2206.








