Con sentenza del 10 dicembre 2009, “Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH”, (Causa C-260/08), la Corte di Giustizia UE fornisce ulteriori chiarimenti riguardo al criterio di cui all’art. 24 del Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice Doganale Comunitario), per quanto riguarda la determinazione dell’origine delle merci ottenute attraverso processi di lavorazione effettuati in due o più paesi diversi. In base a tale disposizione, “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.