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Con Sentenza della Sesta Sezione del 2 luglio 2009, pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München tedesco (Causa C-302/08 - Zino Davidoff SA/Bundesfinanzdirektion Südost), la Corte di Giustizia CE ha precisato che l’art. 5, n. 4, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell’art. 146 del Reg. (CE) n. 40/94, (come modificato dal Reg. (CE) n. 1992/2003), va interpretato nel senso che anche il titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale deve ritenersi legittimato a richiedere ed ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri a tutela del proprio diritto.
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