Prova dell’avvenuta cessione dei beni in altro Stato Ue quando il cedente non provvede al trasporto diretto, chiarimenti Agenzia delle Entrate

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Con Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla prova dell’avvenuta cessione dei beni in altro Stato Ue nel caso in cui il cedente non ha provveduto direttamente a trasportare le merci e non è in grado di esibire il relativo documento di trasporto.

 L’ipotesi in oggetto ricorre in quelle situazioni, abbastanza frequenti, in cui vengono effettuate cessioni intracomunitarie con termine di resa EXW, ed il venditore si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente senza riuscire ad ottenere da quest’ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. In questo caso sorgono a carico del cedente delle difficoltà oggettive ai fini della prova dell’avvenuta cessione dei beni nell’altro Stato comunitario, per via dell’ovvia impossibilità di esibire il documento di trasporto, non avendo egli curato direttamente la spedizione. In tal caso, precisa la Risoluzione 477/E/2008, per ovviare almeno in parte alle suddette difficoltà può essere ritenuto valido qualsiasi altro atto idoneo a dimostrare l'invio intracomunitario.
Il cedente potrà esibire pertanto qualunque altro documento idoneo a dimostrare l'invio delle merci in altro Stato membro.

Per ulteriori infomrazioni:

Agenzia Entrate