Management of the system of veterinary checks for meat imports, special report of the EU Court of Auditors

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With the Special report No 14/2010, the European Court of Auditors examines the changes introduced in the Community legislation in the hygiene sector starting from the year 2004, in particular analysing  the efficiency of the veterinary checks on imports of meet and meet products conducted by the EU Commission.

(continues... in Italian)

Tali controlli costituiscono infatti un elemento importante della politica dell’UE in materia di sicurezza alimentare, tenuto conto del fatto che le carni importate possono costituire un vettore per la trasmissione di malattie non solo ai consumatori, ma anche al bestiame, compromettendo così la produzione UE. A seguito delle gravi crisi sanitarie degli ultimi quindici anni (es. morbo della “mucca pazza”, pollo alla diossina), sono aumentate notevolmente l’attenzione e le preoccupazioni dei cittadini in materia di salute animale e sicurezza alimentare, soprattutto in quei paesi i cui settori agricolo ed agroalimentare sono altamente sviluppati ed industrializzati. Esigenze legittime, che però necessitano di essere contemperate con i costi che tali controlli comportano, costi che sono sostenuti per la maggior parte dagli operatori e, in ultima analisi, dal consumatore.

In quest’ottica si colloca l’indagine svolta dalla Corte dei Conti europea, la quale prende le mosse da un’audit effettuata sui processi di supervisione della Commissione sul sistema dei controlli veterinari nell’UE (ruolo che viene svolto principalmente attraverso l’Ufficio Alimentare e Veterinario, cd. “UAV”), in particolar modo sui controlli svolti dai posti di ispezione frontalieri (PIF).

Si ricorda che a partire dal 2006 è entrato in vigore il cosiddetto «pacchetto igiene», un insieme di norme comunitarie che traducono in legge gli obiettivi individuati nel libro bianco sulla sicurezza alimentare COM(1999) 719 definitivo, del 12.1.2000, pubblicato dalla Commissione europea nel 2000. Le norme in questione fissano i principi comunitari in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei mangimi, disciplinando il regime dei relativi controlli. Inizialmente costituito da quattro Regolamenti di base, di cui due relativi alla produzione e commercializzazione degli alimenti (Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04) e due relativi alle modalità di controllo da parte delle autorità competenti (Reg. CE 854/04 e Reg. CE 882/04), tale pacchetto è stato in un secondo tempo integrato da ulteriori atti normativi, fra cui il Regolamento CE n. 183/05 (che al fine di assicurare un più alto livello di garanzia igienico-sanitaria di tutta la filiera alimentare, stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi) ed i Regolamenti CE n. 2073, 2074, 2075 e 2076 del 5 dicembre 2005 in materia di criteri microbiologici, organizzazione dei controlli e misure transitorie.

L’analisi della Corte evidenzia ancora dei ritardi nell’attuazione del pacchetto e consistenti riduzioni del livello dei controlli sulle importazioni nell’ambito di alcuni «accordi di equivalenza», ossia quegli Accordi in materia veterinaria stipulati dall’UE con alcuni paesi terzi che semplificano le procedure di esportazione/importazione e di certificazione tra l’UE e il Paese terzo interessato (e viceversa), sulla base di un’asserita equivalenza delle rispettive regolamentazioni sanitarie e dell’analogo livello di protezione accordata.

Un giudizio complessivamente positivo viene invece espresso per i sistemi informativi TRACES (che consente il monitoraggio e la tracciabilità delle importazioni degli animali e dei prodotti di origine animale) e RASFF (Sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi). I controlli veterinari sulle importazioni di carni si basano infatti su tali sistemi, i quali risultano ampiamente e utilmente impiegati in tutta l’UE, fermo restando che occorre, secondo la Corte, svilupparli ulteriormente, arricchendone le funzionalità. Esistono tuttavia ancora delle differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la tipologia di dati registrati nei sistemi in questione, così come altre differenze riguardano le modalità di implementazione della procedura relativa ai controlli rafforzati di cui all’articolo 24 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (controlli che scattano in caso di infrazione grave o infrazioni ripetute alla normativa veterinaria comunitaria).

La relazione speciale sottolinea anche le difficoltà per tutti i soggetti amministrativi coinvolti (funzionari delle autorità sanitarie e personale dello stesso UAV), di seguire l’evoluzione della normativa vigente in materia alimentare e veterinaria, dato che questa è soggetta a cambiamenti vorticosi. Il complesso delle informazioni in materia è infatti difficilmente reperibile e comporta notevoli difficoltà di ricostruzione, in quanto non sono sistematicamente disponibili versioni consolidate della normativa in questione. Per superare questa, come altre carenze individuate nel corso dell’indagine, viene dunque suggerito di completare il quadro normativo del pacchetto igiene e di creare di una versione consolidata e di facile utilizzo di tale regolamentazione, con la fornitura di apposite linee guida e la costruzione di indicatori di efficacia necessari per l’attuazione della strategia UE per i controlli veterinari, anche al fine di determinare se gli obiettivi del «pacchetto igiene» sono stati raggiunti.

Occorre poi armonizzare le norme degli Stati membri sull’attivazione degli allarmi sanitari e dei successivi controlli rafforzati e migliorare ancora i modelli di valutazione dei rischi utilizzati dall’UAV per la pianificazione delle proprie attività di audit.