Radiometric controls on semi-finished metal products, new provisions approved

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The dlegislative decree n. 100/2011, establishing implementing provisions to the legislative decree n. 23/2009, has been published in the Official Journal of the Italian Republic n. 156 of 7 luglio 2011. The legislative decree n. 23/2009 implements in Italy the Directive 2006/117/Euratom on the surveilance and control od the radioactive waste and spent fuel.

(continues... in Italian)

Il nuovo decreto introduce modifiche sostanziali all’art. 157 del D.lgs. 230/95 (relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali e prodotti semilavorati metallici), introducendo nuove regole e procedure volte a rafforzare ulteriormente la tutela dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, e l’ambiente da eventuali contaminazioni causate da radiazioni.

La nuova disciplina obbliga infatti tutti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici, a far effettuare delle rilevazioni radiometriche per misurare la presenza di livelli anomali di radioattività, avvalendosi dell’opera di esperti qualificati inclusi nell’elenco di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 230/95 (istituito presso l'Ispettorato medico centrale del  lavoro), i quali dovranno rilasciare un'attestazione dell'avvenuta  sorveglianza radiometrica, con i risultati della rilevazione. I prodotti semilavorati metallici in relazione ai quali vige l’obbligo di effettuare sorveglianza radiometrica vengono finalmente elencati nell’allegato I del decreto in oggetto (si attendevano precisazioni circa la tipologia delle merci in questione da circa un anno, vedasi il nostro articolo). Qualora le misurazioni radiometriche dovessero riscontrare la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali  di  radioattività (individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero  guide  tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. 230/95, qualora disponibili), i soggetti in questione dovranno adottare misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, dandone immediata comunicazione  al  Prefetto, alle ASL competenti  per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Regione o Province autonome ed alle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale) competenti per territorio.

Fra le misure idonee  ad  evitare  il  rischio  di  esposizione  delle persone e di contaminazione dell'ambiente è previsto anche il rinvio al mittente dell’intera fornitura con spese a carico del soggetto estero che la ha inviata e comunicazione alle autorità competenti dello Stato da cui questa proviene.

Si ricorda che agli obblighi di rilevazione radiometrica e di adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente è tenuto anche il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli  di radioattività anomali nei materiali o nei prodotti trasportati.