Nomenclatura combinata: nuova voce di classificazione per alcune tipologie di sandali

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Con il Reg. (CE) N. 872/2009 della Commissione del 18 settembre 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (NC), sono state apportate alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Le modifiche in questione si riferiscono in particolare ad una particolare tipologia di sandali infradito con suola esterna in plastica, descritti nell'apposito allegato al Regolamento, all'interno della colonna n° 1.

A partire dal 13 ottobre pertanto (data di entrata in vigore del Regolamento in oggetto), i prodotti sopradescritti andranno classificati sotto il codice NC
6404 19 90, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3 di detta tabella.

Le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, ma che non sono conformi al nuovo Regolamento, potranno continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente a quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 6, del Reg. (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).