Non-preferential origin and "substantial processing or working" criterion

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With the judgement 10 December 2009, “Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH”, (Case C-260/08), the EU Court of Justice provides further clarification regarding article 24 of the Council Regulation (EEC) 12 October 1992, No 2913 (Community Customs Code), concerning the determination of the origin of goods obtained by a working process carried out in two or more different Countries. According to such provision, "Goods whose production involved more than one country shall be deemed to originate in the country where they underwent their last, substantial, economically justified processing or working in an undertaking equipped for that purpose and resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture.

(continues... in Italian)

La nuova pronuncia della Corte di Giustizia specifica in particolare cosa debba intendersi per trasformazione o lavorazione "sostanziale”, stabilendo che è tale non solo quella lavorazione o trasformazione che rende le merci classificabili in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella sotto cui erano inizialmente classificabili prima di essere assoggettate a tali operazioni (criterio del cd. “salto tariffario”), ma anche quelle operazioni di lavorazione o trasformazione che - pur non comportando alcun cambiamento di classificazione tariffaria - determinano la nascita di una merce con composizione e proprietà specifiche del tutto nuove, in quanto assenti prima di tali operazioni.

Nel caso di specie, un’azienda tedesca (HEKO Industrieerzeugnisse GmbH) aveva inviato dalla Cina in Corea del Nord dei trefoli d’acciaio che tramite un processo di cordatura (intreccio dei trefoli attorno ad un'anima centrale), venivano trasformati in cavi d’acciaio. L'amministrazione doganale tedesca, ora smentita dalla Corte di Giustizia, aveva negato l'acquisizione dell'origine nordcoreana ai cavi d'acciaio sulla base del rilevo che in mancanza di cambiamento della classificazione tariffaria, la cordatura dei trefoli per la loro fabbricazione non costituiva una lavorazione o una trasformazione sostanziale ai sensi dell’art. 24 del codice doganale comunitario. Entrambi i prodotti infatti (sia i trefoli realizzati in Cina che i cavi d'acciaio risultanti dalle operazioni di loro cordatura eseguite in Corea del Nord) erano classificabili alla medesima voce NC 7312 («trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità»).