Istruzioni alle imprese che intendono importare od esportare nel 2011 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono

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Con la nota Prot. 7536/RU del 22.02.2010, l’Agenzia delle Dogane aveva recentemente informato gli operatori dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (cd. “ODS”), illustrando le modalità di svolgimento dei relativi controlli.

Si ricorda che ai sensi di tale Regolamento, sono in linea di principio vietate l’esportazione e l’importazione da/nell'UE:

  1. delle “sostanze controllate” (le quali sono elencate nell’allegato I del Regolamento), siano esse sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate e ricomprensive dei loro isomeri  (ossia dei composti che, pur avendo la stessa formula molecolare, differiscono in quella di struttura),
  2. di “prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate” (come tali intendendosi tutti quei prodotti e quelle apparecchiature che non funzionano senza dette sostanze, fatta eccezione per quelli usati per la loro produzione, trattamento, recupero, riciclo, rigenerazione o distruzione).

Per quanto riguarda questa seconda categoria di prodotti, si ricorda che la Commissione ha reso disponibile, quale ulteriore strumento di ausilio per l’applicazione della normativa ODS, ai sensi dell’art. 21 del Reg. CE 1005/2009, un elenco non esaustivo dei prodotti (con relativi codici di nomenclatura combinata).

Sono tuttavia previste alcune eccezioni al divieto di importazione/esportazione in alcuni casi specifici espressamente contemplati dal Regolamento stesso.

In linea con le disposizioni del Regolamento in oggetto, l’Agenzia delle Dogane ha anche eseguito, all’inizio di quest’anno, un aggiornamento della banca dati Taric con l’introduzione in essa delle informazioni e delle misure connesse ai divieti all’importazione e all’esportazione dei suddetti prodotti e sostanze introdotti dal nuovo Regolamento.

Con la Comunicazione (2010/C 107/12), la Commissione europea ora precisa che le imprese che intendono effettuare la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e di analisi devono richiedere un'autorizzazione preventiva (ex art. 10, Reg. 1005/2009), mentre quelle che intendono semplicemente importare/esportare tali sostanze nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 dovranno richiede il rilascio di una licenza (in caso di import) o di un’autorizzazione (in caso di export) alla Commissione (salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 e fatta eccezione per l'importazione o l'esportazione di dibromodifluorometano). La durata massima della licenza/autorizzazione export emessa dalla Commissione è di 45 giorni.

I prodotti o sostanze interessati dall’obbligo di licenza import/autorizzazione all’export sono in particolare i seguenti:

  • Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
  • Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
  • Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
  • Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
  • Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
  • Gruppo VI: bromuro di metile
  • Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
  • Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
  • Gruppo IX: bromoclorometano
  • Dibromodifluorometano (halon-1202)

L’obbligo di procurarsi una licenza vale anche per coloro che intendono richiedere per il 2011 una quota delle sostanze sopra elencate per usi di laboratorio e di analisi (quota che andrà ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento 1055/2009). In tal caso, la procedura di richiesta è la stessa di quella indicata nella Comunicazione per l'import/export di sostanze controllate.

In particolare, le imprese che intendono importare o esportare nel 2011 sostanze controllate, e che non hanno richiesto una licenza di importazione o un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti, dovranno prima trasmettere alla Commissione un apposito modulo di registrazione (entro il 1°luglio 2010) e poi una dichiarazione (entro il 31 luglio 2010), seguendo la procedura descritta al paragrafo VII della Comunicazione. Per le imprese che hanno già richiesto una licenza d'importazione o un'autorizzazione di esportazione negli anni precedenti è invece sufficiente compilare e presentare direttamente il modulo di dichiarazione.

Sia il modulo di registrazione che quello di dichiarazione sono disponibili nell’ODS database (questi ultimi solo a partire dal 1° giugno), previa registrazione.

Una volta presentata la dichiarazione, e in ogni caso prima di effettuare nel corso del 2011 un'importazione o un'esportazione soggetta a licenza (si tenga conto tuttavia del termine di 45 giorni di validità della stessa), i soggetti interessati potranno richiedere alla Commissione il relativo atto autorizzatorio (licenza import od autorizzazione export) utilizzando il modulo online disponibile sempre nella base di dati principale ODS. La Commissione emette l’autorizzazione dopo essersi accertata che la richiesta sia conforme alla dichiarazione ed alla regolamentazione in vigore. Il richiedente viene informato dell’accettazione della sua domanda tramite posta elettronica.

Al fine di rendere possibile eventuali correzioni alle domande di dichiarazione, le imprese sono incoraggiate a presentare la dichiarazione di cui sopra quanto prima, e comunque con sufficiente anticipo rispetto al termine del 31 luglio.