ICS: da gennaio in vigore i nuovi obblighi, ma non per tutti (aggiornamento)

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A partire dal 1° gennaio 2011 entreranno in vigore gli obblighi derivanti dal progetto ICS (Import Control System, vedasi il nostro articolo). Gli operatori dovranno pertanto trasmettere agli uffici doganali i dati di sicurezza relativi alle merci importate prima che queste facciano ingresso all’interno nel territorio dell’UE.
La legislazione doganale comunitaria prevede infatti che tutte le merci destinate ad essere introdotte nel territorio doganale dell’UE (salvo alcune limitate eccezioni), vengano coperte da una dichiarazione sommaria di entrata (Entry Summary Declaration o “ENS”), da depositare presso l’ufficio doganale di primo ingresso nel territorio dell’UE, a prescindere da qual è il luogo di destinazione finale delle stesse, e prim’ancora che esse vengano materialmente introdotte all’interno del territorio doganale dell’UE, secondo tempistiche che variano a seconda della modalità di trasporto prescelta.

Nel caso di merce che viaggia per via marittima all’interno di container, l’ENS va depositata 24 ore prima che ne avvenga il caricamento presso il porto di partenza.

La lista dei dati della dichiarazione sommaria di entrata è elencata, per ciascuna modalità di trasporto, all’Allegato 30 bis delle DAC.

Tenuto alla trasmissione è in linea di principio il vettore od il suo rappresentante, l’importatore od il suo rappresentante, o qualsiasi persona in grado di presentare o far presentare le merci.

Si ricorda che l’obbligo di trasmissione elettronica anticipata dei dati di sicurezza da parte degli operatori fa parte di una serie di misure raccomandate dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane per incrementare i livelli di sicurezza a livello globale e ridurre il rischio che le spedizioni commerciali vengano utilizzate per finalità terroristiche (vedasi in particolare il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, disponibile nell’area “Documenti”, “Documenti pubblici” del nostro sito).

Altre raccomandazioni formulate dall’OMD e rientranti nella suddetta finalità sono:

  • il ricorso generalizzato all’analisi dei rischi da parte dei servizi doganali;
  • la realizzazione dei controlli di sicurezza direttamente nei Paesi dai quali le merci sono esportate;
  • l’attivazione di azioni di partenariato con il settore privato (fra cui rientra in primis il programma AEO).

L’articolo 183 delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario (DAC), come modificato dall’art. 1, par. 8 del Regolamento (CE) n. 1875/2006, stabilisce che «la dichiarazione sommaria d’ingresso è resa per via elettronica». Un set ridotto di dati è previsto inoltre per gli operatori in possesso dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), i quali potranno fra l’altro beneficiare di una notifica preventiva dell’esito del controllo prima che le loro merci giungano sul territorio doganale dell’UE.

Nel frattempo, alcune amministrazioni doganali comunitarie (es.: Germania, Austria, Olanda, Polonia e Regno Unito), hanno reso noto che adotteranno un periodo di grazia (di durata variabile), in cui verranno tollerate dichiarazioni prive dei suddetti dati di sicurezza (senza applicazione di alcuna sanzione), onde evitare a quegli operatori che non hanno ancora sviluppato sistemi interni di trasmissione anticipata dei dati di sicurezza alle dogane, di essere penalizzati dai nuovi obblighi derivanti dal sistema ICS. 

Senza i “dati sicurezza” infatti le dogane non potranno effettuare l'analisi in via anticipata dei rischi per le spedizioni in arrivo, con la conseguenza che le merci le cui dichiarazioni sono prive di tali dati potranno subire notevoli ritardi nelle verifiche, con tempi di svincolo più lunghi. Tale situazione potrebbe a sua volta spingere gli operatori italiani a preferire altri Stati membri (dove le dogane sono più elastiche nei confronti del nuovo obbligo) per lo sdoganamento delle proprie merci. In Italia infatti, l’Agenzia delle Dogane non ha previsto alcun periodo di grazia.

A partire dal 1° gennaio pertanto, i soggetti interessati saranno tenuti a inviare elettronicamente le dichiarazioni sommarie di entrata al Sistema Telematico Doganale (STD). Una volta che le merci saranno giunte all’ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l’operatore dovrà inoltre presentare una notifica d’arrivo (per la quale verrà utilizzato in Italia il Manifesto delle Merci in Arrivo).

Intanto i costi aggiuntivi che le nuove trasmissioni elettroniche dei dati di sicurezza si temeva avrebbero generato, sono diventati reali: alcuni vettori e compagnie di spedizione internazionali hanno infatti già comunicato che a partire dal 1° gennaio 2011 verranno introdotte nuove fees, denominate “Customs Documentation Charges” o "Cargo Data Declaration Fees", il cui importo si aggira intorno ai 20-30 dollari per polizza di carico (per il traffico containerizzato), a copertura degli oneri derivanti dall'obbligo di pre-notifica dei dati di sicurezza alle dogane che scatteranno a partire dal nuovo anno. 

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AGGIORNAMENTO: con la nota n° 166163 del 27 dicembre 2010, l'Agenzia delle Dogane ha introdotto una certa flessibilità nella trasmissione dei dati sicurezza nel'ambito della dichiarazione sommaria di entrata. Nel primo periodo di avvio della procedura infatti, qualora dovessero verificarsi difficoltà nella presentazione telematica delle ENS o delle EXS (Dichiarazione Sommaria di Uscita), sarà possibile avvalersi di una deroga all'obbligo di presentazione delle stesse dichiarazioni. Nel caso della dichiarazione sommaria di entrata, occorrerà a tal fine indicare il valore "S" all'interno del campo “Deroga alla presentazione della ENS” del Manifesto Merci in Arrivo. 

Dati i numerosi quesiti intervenuti sull'argomento, abbiamo pubblicato un'approfondimento nelle FAQ.