Biological logo only for operators subject to the organic farming control system

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The EC Regulation No 834/2007 of the Council of 28 June 2007, applicable from 1° January 2009, has established an harmonized framework in the EU for biological products, indicating objectives and principles applicable to this kind of production and defining the rules governing their production, labeling, the controls and exchanges with third Countries. The implementing provisions of this Regulation have now been amended by the Commission implementing Regulation (EU) No 344/2011 of 8 April 2011:

(continues ... in Italian)

  1. prodotti agricoli vivi o non trasformati;
  2. prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati;
  3. mangimi;
  4. materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Rientrano inoltre nel campo di applicazione del regolamento in oggetto i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

In base alle norme dell Regolamento (CE) n. 834/2007, abbreviazioni quali “eco” e “bio” possono essere utilizzate nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali per caratterizzare un prodotto biologico, i suoi ingredienti o le sue materie prime. L’etichettatura deve essere facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un riferimento all’organismo di controllo che certifica il prodotto.

A partire dal 1° luglio 2010, l’utilizzo del logo dell’Unione europea sui prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica è obbligatorio, salvo per i prodotti importati dai paesi terzi, per i quali è facoltativo. Tale logo, costituente un marchio collettivo registrato, è riportato nell'allegato XI del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione e le sue modalità di utilizzo sono specificate in un'apposito manuale d'uso.

E' altresì obbligatoria l’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il prodotto, indicazione che deve figurare nello stesso campo visivo del logo comunitario.

Il rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 è garantito da un sistema di controllo basato sul regolamento (CE) n. 882/2004, oltre che su specifiche misure precauzionali e di controllo stabilite dalla Commissione. Tale regime di controllo mira a consentire la tracciabilità degli alimenti in conformità al regolamento (CE) n. 178/2002. I controlli, a loro volta, la cui natura e la frequenza sono determinate in base a una valutazione del rischio di infrazioni, vengono gestiti dalle autorità designate dagli Stati membri che, nel rispetto di determinate condizioni, possono delegare compiti di controllo ad organismi accreditati, ferma restando la loro competenza esclusiva in materia di supervisione dei controlli e di delega. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

Le norme di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 sono fissate dal Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, il quale viene ora modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 344/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, che specifica che possono utilizzare il logo biologico dell’UE nell’etichettatura unicamente gli operatori che hanno assoggettato la loro impresa al sistema di controllo per l’agricoltura biologica definito dagli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) n. 834/2007. Questa misura è ispirata dall’esigenza di assicurare una maggiore tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione dei prodotti recanti il logo biologico dell’UE.