Drug precursors: new amendment to the Annex IV of the EC Reg. No 1277/2005

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The Italian Customs Agency communicates with the circular No 13/D of 11 April 2011, that the EC Regulation No 225/2011 of the Commission of 7 March 2011 has updated the Annex IV of the EC Regulation No 1277/2005 (concerning the previous amendment, occurred on 2009, see our article). The Annex IV of the above Regulation lists, with regard to each substance defined as “drug precursor”, and classiified in particular in the categories n. 2 and 3 laid down in the Annex of the EC Regulation n. 111/2005, the Countries for which a preliminary notification for export is needed, containing certain information on the substance, the point of entry and the persons involved in the relevant export and import operations (to be transmitted to the competent authorities of the destination Country).

(continues ... in Italian)

Si ricorda che i precursori di droghe sono sostanze chimiche utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici le quali possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

L’Allegato IV elenca i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notifiche preventive alle esportazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (approvata dall’UE con la Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 n. 90/611/CEE). Il nuovo Regolamento (CE) n. 225/2011 aggiunge a questo elenco anche l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana, includendo l’acido fenilacetico (precursore classificato dal Reg. CE n. 111/2005 nella categoria n. 2), fra quelle sostanze, insieme all’anidride acetica ed al permanganato di potassio, per le quali è richiesto l’invio della notifica di pre-esportazione in relazione all’esportazione verso qualsiasi paese terzo. Il nuovo regolamento estende inoltre l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione verso i suddetti paesi di alcuni precursori di categoria 3 (per la precisione: metiletilchetone, toluene, acetone ed etere etilico).

La circolare dell’Agenzia delle Dogane ricorda infine che in Italia, gli adempimenti connessi alle notifiche di pre-esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni di esportazione rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.