New operational space for customs brokers and their assistants

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The Italian Customs Agency illustrates with the Circular 19/D of 24 June 2011 the provisions of the legislative decree N. 59/2010, amending the Unified Text of Customs laws (TULD), concerning new modes of execution of both the profesison of customs broker (so-called “doganalista”) and their assistants (a particular figure of collaborator, similar to the practictioner, carring out its activity as an employee of a customs broker).

Il provvedimento in questione è stato emesso dal legislatore italiano in attuazione della cd. “Direttiva Servizi” (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006). Quest’ultima infatti pone a carico degli Stati membri dell'UE due obblighi principali:

  1. quello di rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti;
  2. quello di non ostacolare la libertà di esercizio delle loro attività nell’ambito del territorio nazionale sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati.

I commi 3 e 4 dell’articolo 47 del TULD violavano appunto questo secondo obbligo, prevedendo delle limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di rappresentanza in dogana (in particolare per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni doganali), che contrastavano con i principi di libera prestazione dei servizi in ambito nazionale sanciti sia dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dalla Direttiva Servizi.

Tale disposizione, nella vecchia formulazione, prevedeva infatti che “la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente”.

La restrizione in oggetto, oltre ad essere superata dalla pratica (oggi assolutamente predominante) di presentazione telematica delle dichiarazioni doganali, non rientrava in nessuna delle deroghe ammesse dalla Direttiva Servizi. Quest’ultima infatti prevede che le uniche limitazioni ammissibili all’esercizio di un’attività di servizi sul territorio degli Stati membri, sono quelle legate a motivi di sicurezza, di pubblica sanità, di protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro. Il Reg. (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice Doganale Comunitario cd. “aggiornato”, prevede inoltre all’art. 11 l’eliminazione di ogni restrizione riguardo l’esercizio delle attività di rappresentanza in dogana in ambito UE, quindi tanto più a livello nazionale.

A parte le modifiche di carattere formale (i riferimenti nel TULD alle circoscrizioni e compartimenti doganali, oramai soppressi, vengono aggiornati con quelli relativi alla nuova articolazione sul territorio dell’Agenzia delle Dogane), le novità introdotte dal d.lgs 59/2010 in materia di professione di spedizioniere doganale ed attività di ausiliario sono sostanzialmente 3:

  1. La patente di spedizioniere doganale (rilasciata dall'Agenzia delle dogane sentito l'ordine professionale di categoria, rappresentato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali), abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali non più presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall’interessato, ma sull'intero territorio nazionale. Ciò implica la conseguenza che il doganalista potrà spendere il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, sia direttamente, che facendosi coadiuvare nell’esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali;
  2. presso ciascun Ufficio delle dogane viene istituito un registro degli ausiliari che risiedono nei comuni compresi nel territorio di competenza dell’Ufficio in questione;
  3. viene prevista la possibilità, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di spedizioniere doganale, di sostituire uno dei 2 anni di “ausiliariato” complessivamente richiesti per poter accedere all'esame di Stato, con un corso di formazione professionale di durata almeno annuale.

Come già avveniva in passato, il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è invece richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.

Una precisazione importante riguarda le modalità operative sul territorio degli ausiliari dipendenti dagli spedizionieri doganali: essendo infatti l’ambito operativo dello spedizioniere doganale stato esteso all’intero territorio nazionale, la stessa possibilità viene riconosciuta anche all’ausiliario. Tuttavia, perché quest’ultimo possa operare al di fuori della circoscrizione territoriale presso la quale risulta iscritto, è necessario che egli sia accreditato, oltre che presso l’Ufficio delle dogane dove è registrato, anche presso l’Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera per conto dello spedizioniere doganale alle cui dipendenze opera, su richiesta di quest’ultimo ed a condizione che il doganalista suo titolare gli metta a disposizione un luogo fisico operativo od una struttura organizzativa situata nell’ambito territoriale di competenza di tale Ufficio. Tale condizione tuttavia non è necessaria se l’Ufficio di registrazione e l’Ufficio di accredito temporaneo sono ubicati nella stessa provincia (es. uffici doganali Roma 1 e Roma 2), in province limitrofe od in province tra loro facilmente raggiungibili.

Per quanto riguarda le modalità di accreditamento degli ausiliari, la circolare dell’Agenzia delle Dogane precisa che tale operazione dovrà essere effettuata di volta in volta (cioè per ogni singola operazione o gruppo di operazioni), a cura dello spedizioniere doganale, tramite una formale comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, al fine dell’annotazione nel prescritto registro. La comunicazione in oggetto dovrà mettere in condizione l’Ufficio delle dogane di acquisire tutte le informazioni utili ai fini sia del riconoscimento dell’ausiliario incaricato, che dell’individuazione del luogo fisico operativo e della struttura organizzativa messa a sua disposizione, dell’arco temporale di durata dell’incarico e delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno annotate ed inviate anche all’Ufficio delle dogane presso il quale l’ausiliario è registrato, per gli opportuni aggiornamenti.

Le patenti sinora rilasciate verranno automaticamente abiilitate all’esercizio dell’attività sull’intero territorio nazionale, per cui non si rende necessaria nè la restituzione all’Agenzia delle Dogane, nè la loro sostituzione. E’ altresì necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l’accreditamento presso l’Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l’esatta individuazione dell’Albo compartimentale di cui all’art. 4 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612, presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l’esatta individuazione dell’organo deputato all’eventuale adozione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 53 TULD (sospensione dalle operazioni doganali), che alla formalizzazione della proposta all’Agenzia delle Dogane di adozione del provvedimento di revoca della nomina a spedizioniere doganale (articolo 54 TULD). Ciò ovviamente implica che in caso di trasferimento della residenza o del domicilio professionale, lo spedizioniere doganale dovrà darne immediata comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che alla Direzione centrale. La Direzione regionale, interregionale o provinciale nella quale è ubicato l’Ufficio delle dogane presso cui lo spedizioniere doganale è accreditato ed ha la propria residenza rimarrà competente per l’adozione dei suddetti provvedimenti sanzionatori, anche per gli illeciti compiuti al di fuori di tale ambito territoriale.

La circolare dell’Agenzia delle Dogane ricorda infine che tutti gli spedizionieri doganali che ancora non lo avessero già fatto, dopo l’iscrizione all’Albo compartimentale degli spedizionieri doganali dovranno dotarsi del codice EORI.

Nell’area pubblica nel nostro sito è possibile consultare il TULD aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs 59/2010.