Approvato il Codice Doganale dell'Unione

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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  L 269 del 10 ottobre 2013 è stato pubblicato il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (o “Codice Doganale Unionale”), che entrerà in vigore a partire dal prossimo 30 ottobre.

Il nuovo Codice sostituisce il Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 23 aprile 2008 (cd. “Codice doganale aggiornato”, ora abrogato), i cui precetti, per la maggior parte, non sono mai divenuti applicabili per via della mancata adozione del Regolamento contenente le relative disposizioni di applicazione.

Al di là dell’aspetto puramente formale, rappresentato dall’esigenza di adattare il testo del Codice Doganale ed il titolo del relativo Regolamento al nuovo quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona (che ha determinato il venir meno della Comunità europea e della tradizionale struttura a tre pilastri dell’Unione, sostituita da un quadro istituzionale unico dove all’Unione europea viene riconosciuta personalità giuridica di diritto internazionale), sono state modificate anche le modalità partecipative degli Stati membri all’esercizio dei poteri esecutivi della Commissione europea, introducendo due procedure distinte per l’adozione della normativa di applicazione del Codice (“atti delegati” ed “atti esecutivi”). Saranno queste due procedure infatti a guidare la prossima elaborazione, a cura della Commissione europea, del Regolamento contenente le disposizioni di dettaglio che consentirà l’applicazione concreta del Codice Unionale (DAC), il quale andrà a sostituire il Reg. 2454/2003 e senza del quale il Regolamento (UE) N. 952/2013 rimarrà in buona sostanza inapplicabile.

Di preciso, per quanto riguarda l’applicabilità delle nuove disposizioni, il nuovo Codice Unionale prevede una doppia fase: un gruppo limitato di norme (elencate dal primo comma dell’art. 288) si applicherà immediatamente, ossia già dalla sua data di entrata in vigore (30 ottobre 2013), mentre tutte le altre disposizioni diverranno applicabili in ogni caso (anche in assenza di approvazione delle Disposizioni di Applicazione del Codice Unionale), a partire dal 1° giugno 2016.
Dal punto di vista dei contenuti il nuovo Codice non contiene sostanziali novità rispetto al Reg. 450/2008, salvo alcuni piccoli cambiamenti riguardo il regime delle garanzie e l'obbligazione doganale.

Particolarmente interessante è il testo dell’art. 19 par. 3, in base al quale: “Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prove del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali”, il quale - sebbene la formulazione un po’ contorta della norma - implica che le dogane in futuro non potranno obbligare coloro che svolgono in maniera continuativa attività di rappresentanza in dogana (es. spedizionieri doganali, case di spedizioni, CAD), ad esibire per ogni singola operazione la procura od il mandato conferenti il potere di rappresentanza, salvo comunque l'onere di precostituirsi tali documenti, in modo da poterli presentare alle dogane su eventuale richiesta di queste ultime.