L’Accordo sulla Facilitazione del Commercio

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L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha recentemente approvato l’Accordo sulla Facilitazione del Commercio (ATF) quale parte del cd. “Bali Package” - pacchetto di misure volte a semplificare il commercio, consentendo ai membri dell’organizzazione ed in particolare ai Paesi in via di sviluppo di rilanciare il commercio internazionale. L’ATF mira a ridurre le formalità burocratiche e rendere più efficienti le procedure doganali in modo da semplificare la circolazione transfrontaliera delle merci.

Con la risoluzione di Dublino dell’11 dicembre 2013 anche l’OMD ha sancito l’impegno all’attuazione dello strumento in questione, il quale secondo le prime stime dovrebbe portare ad un a riduzione globale dei costi del commercio internazionale tra il 10% e 15%.

L’ATF raccoglie tutte quelle misure che rappresentano quanto di meglio esiste oggi a livello di best practices per la facilitazione del commercio, misure che gli Stati membri dell’OMC dovranno incorporare nelle loro legislazioni e politiche doganali nazionali. Le più importanti sono le seguenti:

  • Decisioni vincolanti (Advance Rulings): gli importatori devono poter richiedere alle dogane pareri vincolanti riguardanti la corretta classificazione tariffarie e l’origine delle merci, prima di procedere alla loro importazione. Tale strumento infatti riduce la possibilità che davanti alle autorità doganali giungano dichiarazioni errate od inesatte, limitando l’applicazione delle relative sanzioni.
  • Sdoganamento anticipato (pre-clearing): la documentazione relativa alle merci oggetto di importazione deve essere resa disponibile alle dogane prima ancora che le merci giungano nel paese di importazione, in modo da consentire a queste ultime la verifica di tutte le informazioni inerenti le merci quando le stesse sono ancora in viaggio, così da poterle svincolare immediatamente al loro arrivo od indirizzarle alle verifiche di rito, minimizzando le movimentazioni e le soste nelle aree terminalistiche. Strettamente connesso a questo strumento è la dissociazione del pagamento dei dazi e degli altri diritti dal processo di sdoganamento, così da rendere possibile il loro versamento posticipato (successivamente allo svincolo).
  • Procedure speciali per le spedizioni di alcune tipologie particolari di merci: occorre istituire delle procedure speciali per quelle merci particolarmente sensibili al fattore-tempo (es. merci deperibili), per le spedizioni di basso valore o soggette a carico daziario ridotto, o per quelle merci che devono giungere con urgenza nel mercato di destinazione (es. merci trasportate per via aerea). Per mantenere comunque un controllo efficace su tali spedizioni ed assicurare il corretto pagamento dei dazi e degli altri diritti, l’accesso alle procedure in questione può essere riservato ai soli importatori che soddisfano certi criteri di affidabilità doganale (es. AEO).
  • Massima riduzione delle formalità: Formalità doganali e requisiti documentali vanno ridotti quanto più possibile, al fine di evitare restrizioni al commercio e garantire il rapido svincolo e sdoganamento delle merci, riducendo i tempi ed i costi sopportati dagli importatori.
  • Soggettività e proporzionalità delle sanzioni: Le sanzioni applicabili alla violazione delle leggi, regolamentazioni o procedure doganali varie devono essere applicate ai responsabili dell’infrazione ai sensi del diritto interno ed essere proporzionali al grado e gravità della violazione.
  • Ampliamento della conoscibilità di leggi, regolamentazioni e procedure doganali e di commercio estero, in particolare mediante la loro diffusione mirata attraverso internet
  • Riconoscimento della possibilità agli operatori di adottare strumenti di pagamento elettronico dei dazi e degli altri diritti
  • Impiego delle garanzie per lo svincolo rapido delle merci
  • Utilizzazione di “white lists” e schemi di "operatori autorizzati" per convogliare le agevolazioni e facilitazioni doganali verso quegli operatori che si dimostrano particolarmente affidabili
  • Promozione dell’uso dei sistemi di “single window” (sportello unico)
  • Massimo utilizzo delle tecniche di analisi e profilazione dei rischi per la selezione delle merci da assoggettare a controllo
  • Differimento dei controlli all’interno del territorio: alleggerimento dei controlli alle frontiere e più ampio uso delle audit e dei controlli aposteriori
  • Procedure di transito semplificate
  • Disposizioni per la cooperazione ed il coordinamento fra le dogane di paesi e territori diversi

 

L’ATF prevede anche la costituzione di un Comitato Preparatorio sulle Facilitazioni al Commercio, aperto alla partecipazione di tutti i membri dell’OMC, il quale dovrà occuparsi di fare tutto quanto è necessario per assicurare la rapida entrata in vigore dell’Accordo. Il Comitato è stato incaricato di preparare un Protocollo di amendamento dell’Accordo finale OMC, il quale consentirà di incasellare l’ATF direttamente in quest’ultimo, nell’ambito dell’Allegato 1 (che raccoglie il testo del GATT e di altri accordi multilaterali sul commercio di determinate categorie di beni), così da poter divenire vincolante per tutti i paesi dell’OMC. I Paesi OMC dovranno di conseguenza accettare tale accordo entro il prossimo 31 luglio 2014.