EC Regulation n° 1192/2008 and new comments of the Italian customs administration

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With notice N. 45/D of 30 December 2008, the Italian Customs Agency provides further indications on the main innovations introduced by the recently approved Commission Regulation (EC) n° 1192/2008 of 17 November 2008, amending Regulation (EEC) n° 2454/1993 (Implementing Provisions to the Community Customs Code - "DAC"). The Notice N. 45/D highlights in particular 4 essential aspects of the new discipline: (continues... in Italian)
  1. fissazione di una serie di regole comuni in materia di rilascio, modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni per la procedura di dichiarazione semplificata e la procedura di domiciliazione;
  2. definizione di criteri e condizioni identici a livello comunitario ai fini della concessione delle autorizzazioni nazionali e delle autorizzazioni uniche per le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione;
  3. adeguamento della regolamentazione del transito comunitario alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza, tenendo conto in particolare delle modalità procedurali del sistema NCTS;
  4. adeguamento della normativa TIR all’implementazione del sistema informatizzato (NCTS-TIR), il quale viene integrato con la normativa vigente in materia di sicurezza.

La circolare evidenzia innanzitutto che il nuovo Regolamento - oltre a definire la procedura di rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate e domiciliate - disciplina un nuovo istituto, denominato “autorizzazioni uniche alla procedure semplificate e domiciliate per i regimi di importazione ed esportazione”, regolato dal punto 13) dell’art. 1 delle DAC. La definizione di autorizzazione unica (autorizzazione che interessa le Amministrazioni doganali di più Stati membri) finora applicata ai soli regimi doganali economici e alle destinazioni particolari (art.496 lett. c) e art.291 lett. a) DAC, ora soppressi dal nuovo Regolamento) viene infatti estesa anche alle procedure di dichiarazione semplificata e domiciliata (punto 1, art. 1 del Regolamento).
Al punto 14) dell’art. 1 viene poi introdotto il concetto di “autorizzazione integrata”, termine con il quale si fa riferimento ad un’autorizzazione con cui si chiede l’utilizzazione combinata di due o più dei regimi doganali o delle procedure di cui al punto 13) sopra. Nel caso in cui tale utilizzazione debba avvenire in due o più Stati membri, tale istituto prende il nome di “autorizzazione unica integrata”.
Ma la novità di maggior rilievo del nuovo Regolamento è rappresentata probabilmente dall’introduzione di un nuovo paragrafo 3 all’art. 201 delle DAC, il quale prevede una nuova modalità di presentazione in dogana delle merci. Tale disposizione infatti stabilisce che l’operatore può effettuare, previa autorizzazione dell’autorità doganale, il deposito della dichiarazione doganale in un luogo diverso da quello in cui le merci vengono fisicamente presentate o messe a disposizione per gli eventuali controlli doganali (cd. “sdoganamento centralizzato”). La procedura in questione può essere realizzata fra uffici doganali posti nello stesso Stato membro (e quindi sulla base di un’autorizzazione di carattere nazionale) od anche fra uffici doganali posti in più Stati membri (cioè tramite la concessione di un’autorizzazione unica alle procedure semplificate o domiciliate).
Di particolare rilievo è anche il nuovo par. 4 dell’art. 253 DAC. Questo prevede infatti che chiunque potrà chiedere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o per quella domiciliata, sia al fine dell’utilizzazione di tali procedure per conto proprio che in qualità di rappresentante, e sempre che esistano scritture e procedure adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate, nonché di effettuare controlli doganali appropriati. Per potersi avvalere delle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, permarrà l’obbligo di prestazione di una garanzia a copertura dei dazi all’importazione e altri oneri.
Il titolare dell’autorizzazione dovrà rispettare le condizioni ed i criteri fissati dalle DAC, nonchè gli obblighi derivanti dall’autorizzazione - fatti salvi quelli che gravano a carico del dichiarante e le norme che disciplinano la nascita dell’obbligazione tributaria.
A tal proposito, l’Agenzia conferma gli orientamenti espressi a suo tempo nella circolare 27/D del 18 luglio 2005 dal titolo  “Procedure di domiciliazione-Rappresentanza in dogana”.
La nuova disciplina prevede inoltre che l’autorizzazione rilasciata è oggetto di riesame da parte dell’autorità doganale in caso di:

  • modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria pertinente; oppure
  • ragionevole presunzione che il titolare dell’autorizzazione non soddisfi più le condizioni pertinenti.

In caso di rilascio di un’autorizzazione ad un soggetto stabilito da meno di tre anni, nel primo anno successivo al rilascio, l’autorità doganale dovrà invece effettuare uno stretto monitoraggio. Per ciò che concerne i criteri per l’individuazione dell’autorità doganale competente al rilascio dell’autorizzazione, la circolare 45/D evidenzia come in base alla recentemente approvata Determinazione Direttoriale 16 dicembre 2008, recante il Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, l’autorità doganale di rilascio delle autorizzazioni è individuata:

  • per la procedura di dichiarazione semplificata: nell’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci, oggetto dell’operazione;
  • per la procedura di domiciliazione: nell’Ufficio delle dogane competente sulla sede legale del richiedente.

Il testo della circolare N. 45/D del 30 dicembre 2008