Monitoring and publication of the Customs Agency's “rulings”, new instructions from the Central Area

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With notice N.1/D of January 12,  2009, the Italian Customs Agency provides new indications concerning the monitoring and publication of the “rulings” issued by the relevant Regional Directions of the Agency. Such instructions will complement those already supplied with the Notices N. 25/D of 19 July 2001 and N. 24/D of 10 August 2007.

The tax “ruling” is a written declaration that taxpayers can require to the Tax or Customs Administration to know its opinion on a particular operation they intend to put into effect, in order to obtain a confirmation - before starting such operation - about its "compliance" with the tax legislation in force. This tool aims therefore to eliminate a situation of uncertainty arising from a doubtful application of a tax rule, through an express request submitted to the administration, in which the taxpayer asks a juridical assessment (and/or in the merit) on the correctness of his conduct, solution or interpretation of the above rules.

(continues... in Italian)

Le modalità pratiche di utilizzazione dell'istituto sono definite dal decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209, regolamento di attuazione  della legge 212 del 27 luglio 2000, testo di legge che a sua volta ha introdotto, all'art. 11, l'interpello del contribuente all’interno del nostro ordinamento.

Si ricorda che le istanze di interpello con in allegato tutta la documentazione rilevante ai fini della individuazione della fattispecie prospettata, possono essere presentate, ai sensi del soprarichiamato regolamento, dal contribuente, dal suo legale rappresentante o da qualsiasi soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in base alle vigenti disposizioni doganali. Quest'ultima è tenuta a fornire la sua risposta entro 120 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza.

Le direzioni regionali trasmettono con la massima tempestività all’Area Centrale Gestione Tributi Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine dell'Agenzia delle Dogane, copia delle istanze in oggetto, onde permettere a tale Ufficio di esercitare un monitoraggio sull'iter delle istanze in questione. Le Direzioni Regionali trasmettono al suddetto Ufficio, con analoga tempestività, anche una copia delle decisioni adottate in merito agli interpelli proposti, al fine di permettere a quest'ultimo di controllare il corretto inquadramento della richiesta, oltre che di verificare l’esistenza dei presupposti della stessa pronuncia. In ogni caso, l’Ufficio trasmette a sua volta copia sia dell’istanza che della decisione assunta dalla direzione regionale, all’ufficio dell’Area gestione Tributi o all’ufficio di altra area centrale dell'Agenzia competente nel merito della questione trattata, affinchè esamini il relativo carteggio e faccia conoscere il proprio avviso sulla decisione assunta. Successivamente, l’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine, con la massima tempestività e comunque non oltre 120 giorni dalla ricezione della decisione, comunica alla Direzione Regionale interessata l’eventuale diverso avviso espresso dagli uffici centrali sulla pronuncia resa in sede di interpello, specificandone le ragioni, in modo che la Direzione Regionale possa rettificare la decisione assunta.

Nell’eventualità in cui, invece, il suddetto termine decorra senza che la menzionata Area Centrale abbia fatto conoscere il proprio diverso avviso, scatterà un meccanismo di silenzio-assenso in virtù del quale la decisione adottata dalla Direzione Regionale si intenderà condivisa.

Per quanto riguarda invece la pubblicazione delle decisioni di interpello, alla scadenza del suddetto periodo di 120 giorni entro i quali la stessa va resa, l’Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine deve adottare ogni utile iniziativa per la pubblicazione (in estratto) della decisione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane.

Il monitoraggio delle istanze e delle decisioni di interpello da parte dell'Area Centrale dell'Agenzia delle Dogane è strumentale al coordinamento tra i vari uffici dislocati sul territorio nazionale ed ha lo scopo precipuo di assicurare uniformità alle decisioni, consentendo l’adozione di eventuali provvedimenti correttivi. La pubblicità delle decisioni, viceversa, mira a rendere note ed assicurare la massima diffusione delle risposte fornite agli operatori, in modo da far conoscere all’utenza l’orientamento dell’Agenzia sulle questioni trattate, eliminando il riproporsi di questioni già poste in precedenza.

Per sopprimere adempimenti inutili da parte delle strutture dell'Agenzia ed allo stesso tempo migliorare la prassi amministrativa in materia, agevolando la comprensione da parte degli operatori delle scelte interpretative dell'amministrazione in sede di interpello, la nuova Circolare 1/D/2009, dopo aver confermato che le Direzioni regionali dell'Agenzia dovranno continuare a trasmettere all’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine, sia le istanze di interpello proposte dagli operatori che le decisioni adottate, aggiunge che le decisioni non dovranno più essere trasmesse alle altre Direzioni Regionali. Inoltre, l’Ufficio per i Servizi all’Utente e per i Traffici di Confine pubblicherà in estratto, sul sito internet dell'Agenzia, non più genericamente tutte le decisioni rese in ambito di interpello, ma solo quelle relative ad istanze di interpello ritenute ammissibili. Nel caso però in cui l’istanza fosse dichiarata inammissibile, ma venga comunque reso dall'Agenzia un parere non avente l’efficacia giuridica della decisione in esito ad interpello, il relativo provvedimento sarà pubblicato nel sito web delle dogane, ma solo nell’ipotesi in cui l’Area Gestione Tributi lo ritenga necessario, in considerazione dellla rilevanza generale e/o della sua particolare valenza dello stesso. Non viene più menzionato invece, nella nuova circolare, l'obbligo di pubblicazione dell’eventuale diverso avviso espresso dalla competente struttura centrale riguardo la decisione adottata dalla Direzione Regionale.

Le nuove disposizioni contenute nella circolare 1/D/2008 si applicano a tutte le istanze già proposte, in qualsiasi stato istruttorio si trovino.

Leggi la circolare 1/D/2009