Depositi IVA: introdotta norma di interpretazione autentica dell’art. 50 bis, co. 4 del DL 30 agosto 1993 n. 331

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Con legge 28 gennaio 2009 , n. 2, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 22 - supplemento ordinario del 28 gennaio 2009, è stato convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Tra le novità più interessanti ai fini fiscali-doganali v’è l’introduzione (art. 16) di una norma di Interpretazione autentica relativa all’articolo 50 bis, comma 4, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni in l. 29 ottobre 1993, n. 427, ossia all’articolo che ha introdotto e disciplina all’interno dell’ordinamento italiano i depositi IVA.

In base a tale norma, i servizi di consegna al depositario di cui al comma 4, lettera h), d.l. 331/1993 (ossia le prestazioni di servizi - comprese le operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali - relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma in locali limitrofi e sempre che, in tal caso abbiano durata non superiore a 60 gg.), costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.