Rules on exporting cultural goods consolidated into a new text

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Council Regulation (EEC) n. 3911/92 of 9 December 1992 (concerning the export of cultural goods), now repealed, is going to be replaced on next 2 March by the Council Regulation (EC) N. 116/2009 of 18 December 2008. The new Regulation aims to consolidate the old discipline regulating this sector in a new organic text, with the view of assuring a uniform protection at Community level concerning the export of cultural goods in third Countries. Aspects of novelty are anyway minimal, being Regulation N. 116/2009 a simple gathering of provisions already in force, with only few substantial innovations in the practice.

(continues ... in Italian)

Il Regolamento (CE) N. 116/2009 mira in particolare a garantire che le esportazioni dei beni in questione (elencati nell'Allegato I) al di fuori del territorio doganale comunitario, vengano assoggettate a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità. A tal fine viene previsto l'obbligo della presentazione (come già disponeva il Regolamento (CEE) n. 3911/92), al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione ed a sostegno della dichiarazione di esportazione, di una licenza di esportazione che andrà esibita all'ufficio doganale competente per accettare la dichiarazione in dogana.

Detta licenza va rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il bene culturale (il cui elenco viene trasmesso dagli Stati membri alla Commissione), in base ai criteri indicati dall'art. 2 dello stesso.

La licenza potrà essere negata qualora i beni culturali di cui all'Allegato I del Regolamento siano protetti da eventuali legislazioni nazionali a tutela del patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico nello Stato in cui essi si trovano.

Una novità è invece costituita dal fatto che anche con riferimento all'export dei beni culturali si applicherà d'ora in avanti la disciplina di cui al Regolamento  (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Continua invece ad essere di competenza degli Stati membri il compito di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del Regolamento in oggetto, a condizione che le sanzioni adottate siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Agli Stati membri inoltre viene concessa la possibilità di adottare qualsiasi provvedimento necessario volto assicurare l’applicazione delle sanzioni.