Individuati i beni per la cui importazione è necessaria la presentazione di certificato/nulla osta sanitario rilasciato dagli USMAF

Stampa
There are no translations available.

Con il comunicato Prot. 27413/RU del 24 febbraio 2009, l'Agenzia delle Dogane rende noto agli operatori che - conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali - l’Area Gestione Tributi (Ufficio per la Tariffa Doganale), in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha determinato i prodotti in relazione ai quali le relative operazioni di importazione sono soggette alla presentazione di un certificato/nulla osta sanitario rilasciato dagli USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera).

A tal fine, la banca dati Taric è stata integrata con una nuova voce (denominata “Controllo Sanitario”), che - sebbene visualizzabile solo a partire dal 1° marzo 2009 - elenca le misure relative al controllo sanitario ed ai controlli veterinari già precedentemente inserite.

La predetta voce, ove presente, richiederà la presentazione obbligatoria, per il prodotto al quale essa si riferisce:

I certificati in questione dovranno essere indicati obbligatoriamente nella casella 44 del DAU, secondo le istruzioni stabilite con la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 22/D del 29 maggio 2008.

L'Agenzia avverte inoltre che non esaurendo, l’integrazione di cui sopra, tutta la casistica dei prodotti per i quali è richiesto il controllo sanitario, si invita - per quanto riguarda i prodotti in questione - a fare riferimento anche alle altre disposizioni normative vigenti.