VAT warehouses ans statutory interpretation of art 50a, d.l. n. 331/1993; first comments of the customs Agency

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With Notice Prot. 22321 R.U. of 24.02.2009, the Customs Agency provides some useful explanations regarding art. 16, par. 5a of law 28 January 2009, n. 2 (with which the law-decree 29 November 2008, n. 185 has been converted into law), that recently introduced a statutory interpretation of the VAT warehouse regime (see our  article). Such clarifications complemet those provided by the Agenxy with the Circular 16/D of 28 April 2006 and the Notice prot. n. 7521 of 28 December 2006. In particular, the new notice draws the attention of operators on the fact that according to the above article, provision of services listed to point h), par. 4 of art. 50a, of d.l. 30 August 1993, n. 331 (converted, with amendmends, in law 29 October 1993, n. 427), concerning goods shipped to the warehousekeeper - included processing operations and usual forms of handling indicated to the Annex 72 of the Implementing Provisions of the Community Customs Code or "CCC-IP" (Regulation EEC n. 2454/93) - must be considered, in any case, as an introduction in the VAT warehouse, even though non phisically performed within the warehouse premises, but in the neighbouring or contiguous areas, as specified by the explanatory report to the new law (see in particular p. 105).

Le operazioni di cui alla lettera h) pertanto - al pari di quelle indicate alle altre lettere dell'art. 50-bis, co. 4 - non determinano l’insorgenza dell’obbligo del pagamento dell’IVA e permettono la “conservazione” del beneficio della sospensione dell'IVA, addirittura se effettuate fuori dai locali di deposito (purchè la loro durata complessiva sia inferiore ai 60 gg.). Le operazioni elencate dal sopracitato articolo sono le seguenti:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni di  talune materie prime (elencate nella tabella A-bis allegata al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331) effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea (con esclusione delle cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato);
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi - comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali - relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi e sempre che, in tal caso, le suddette operazioni non abbiano una durata superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

Bisognerà vedere innanzitutto quale estensione verrà attribuita nella pratica dall'amministrazione finanziaria agli aggettivi "limitrofo" od "adiacente", ed in particolare se entro tale dizione verranno incluse le aree aperte, antistanti i locali di deposito, dove spesso vengono compiute le operazioni in questione, soprattutto quando si tratta di merci containerizzate, che per l'evidente ingombro dei contenitori non possono essere agevolmente svolte nei locali di deposito.

Resta fermo invece quanto in precedenza precisato dall'Agenzia in merito all’inapplicabilità dell’art. 50-bis in esame in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, sottostante l'istituto del deposito IVA e ritenuto presupposto per la validità dello stesso.