The unlawful application of the “Vero cuoio” logo on shoes imported from third Countries is a crime

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The Supreme Court, with decision 2 March 2009, n. 9261, clarifies that those who release for free circulation in Italy shoes bearing the trademark “vera pelle” or “vero cuoio” without holding a trademark license regularly released by the trademark-holder, are responsible under the article 474 of the Italian Criminal Code (for the crime of “introduction in the territory of the State and trade of goods bearing false marks”). Plus, in this case, the administrative remedy introduced by article 4 of the financial law for 2004 (providing the possibility to regularize goods through the removal of the false marks from products irregularly imported), must be considered inapplicable.

(continues... in Italian)

La Cassazione conferma pertanto la legittimità del provvedimento di sequestro preventivo delle calzature riportanti il marchio “vera pelle” e “vero cuoio” contraffatto adottato dalle dogane in pendenza di indagini volte ad accertare la sussistenza del sopra citato reato. Il difensore della parte, il quale aveva richiesto al Tribunale competente il dissequestro delle calzature previa asportazione dei simboli, si vedeva rifiutare la sua domanda mediante apposita ordinanza, contro la quale proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione, per erronea applicazione di legge, in quanto a suo avviso l'art. 4 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), ammetterebbe una sanatoria amministrativa dei prodotti recanti false attestazioni di origine tramite ablazione dei segni distintivi.

La suprema Corte ha respinto il ricorso partendo da un’attenta ricostruzione della disposizione richiamata dalla parte, contenuta in particolare nel comma 49 del summenzionato art. 4. Tale comma infatti, prevede che: “L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura ‘made in Italy’ su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura ‘made in Italy’».

Per la Cassazione, in sostanza, è evidente che la fattispecie nella quale si è trovata la parte ricorrente non rientrava in nessuna delle ipotesi considerate dalla disposizione di cui sopra. L’apposizione (pur non avendone titolo) di una stampigliatura del tipo “vera pelle” e/o “vero cuoio” sulle calzature (la quale è registrata e protetta dal diritto sulla proprietà industriale da parte dell'Unione Nazionale Industrie Conciarie - UNIC), non è infatti assimilabile ad una falsa stampigliatura ‘made in Italy’ od all’apposizione di segni o figure idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Di conseguenza essa esce al di fuori del campo di applicazione del comma 49 della finanziaria 2004.

Allo stesso tempo, la sentenza in oggetto conferma che chi riproduce (senza averne titolo) gli elementi essenziali del logo che contraddistingue i prodotti in “vera pelle” e “vero cuoio” e, quindi, commercializza i prodotti industriali con marchio contraffatto, incorre nel delitto di cui all’art. 474 cp, vale a dire quello di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, la cui previsione è volta alla tutela della fede pubblica.

Si deve pertanto ritenere giustificato il rifiuto del Tribunale di procedere al dissequestro delle calzature nonostante la parte si sia offerta di rimuovere i loghi dalle stesse (ipotesi che, fra l’altro, viene ritenuta impraticabile, essendo stata la contraffazione realizzata non con semplici adesivi, bensì con stampigliature poste sia all'interno che sotto le calzature).