Sdoganamento centralizzato: conclusa Convenzione fra gli Stati membri in materia di redistribuzione della quota di dazio di spettanza nazionale

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In GUUE C 92 del 21 aprile 2009 è stata pubblicata la Convenzione conclusa fra gli Stati membri dell'UE relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. Lo sdoganamento centralizzato, istituto previsto dal nuovo Codice doganale Comunitario cd. "Modernizzato" od "Aggiornato" (art. 106), consiste nella possibilità, per gli operatori economici, previa autorizzazione delle autorità doganali, di presentare o rendere disponibile presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui sono stabiliti, una dichiarazione in dogana, anche per quelle merci che sono fisicamente presentate presso altri uffici doganali. In sostanza tale meccanismo consente alle imprese di eseguire sdoganamenti a distanza (opzione particolarmente interessante per le imprese multinazionali), rapportandosi con un unico ufficio doganale per quanto riguarda il disbrigo delle loro formalità, il quale sarà quello competente per il luogo in cui è localizzata la loro sede.

Un problema che era stato posto dagli Stati membri dell'UE in relazione all’istituto in questione, era quello dell’incameramento dei dazi doganali percepiti in relazione all’operazione in oggetto. Attualmente infatti, i dazi affluiscono per un 75% alle casse dell’UE, mentre il rimanente 25% viene trattenuto a titolo di spese di riscossione nazionali, dallo Stato membro presso cui viene eseguita l’operazione di immissione in libera pratica delle merci. La loro materiale riscossione però è di competenza dell'ufficio doganale presso cui vanno eseguite le formalità di importazione (nell'UE non vengono applicati dazi anche all'esportazione).

Nel caso quindi dello sdoganamento centralizzato, essendovi delle spese amministrative sostenute da due uffici doganali, e cioè  tra quello che riceve la dichiarazione doganale e quello competente per l’esecuzione dei controlli sulle merci, occorre ridistribuire il gettito di tale tributo tra entrambi. Il problema ovviamente, si accentua quanto gli uffici in questione sono collocati in 2 Stati membri diversi. Ed è proprio a tale ipotesi che si riferisce la Convenzione in oggetto, la quale introduce un meccanismo di ripartizione della quota di dazio non corrisposta al bilancio comunitario tra i due Paesi interessati nello sdoganamento centralizzato.
In base ad essa, l'ufficio presso cui è presentata la dichiarazione in dogana dovrà destinare dorà corrispondere il 50 % della suddetta quota di dazio a favore dell'ufficio in cui sono presentate le merci.

La Convenzione definisce per l'appunto le procedure relative alla ridistribuzione della sudetta quota in caso di sdoganamento centralizzato, procedure che rimangono valide anche nell'ipotesi in cui il concetto di sdoganamento centralizzato è integrato da altre semplificazioni doganali previste dal codice doganale aggiornato o nell'ipotesi dell'autorizzazione unica - in particolare per l'immissione in libera pratica - quale definita dall'articolo 1, par. 13, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) 1192/2008.

Eventuali controversie riguardo all'interpretazione o al funzionamento della Convenzione saranno, per quanto possibile, risolte in via negoziale, salva la possibilità di designare, di comune accordo, un conciliatore nel caso non si giunga ad una soluzione entro il termine di tre mesi.

Perchè diventi pienamente operativa, la Convenzione in oggetto necessiterà di essere ratificata da parte di ciascuno Stato membro dell'Unione europea secondo le proprie procedure nazionali.

La Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro firmatario avrà dichiarato di aver espletato tutte le procedure interne necessarie per la sua adozione. In via transitoria, ogni Stato membro che abbia ottemperato alle suddette procedure potrà tuttavia dichiarare che applicherà la Convenzione in questione nei suoi rapporti con gli Stati membri che hanno formulato la stessa dichiarazione.